Sentenza nº 55 da Constitutional Court (Italy)
Relatore | Renato Granata |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.55
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente :
Avv. Mauro FERRI
Giudici :
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 3, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1995 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Caccavale e Jecco e Fallimento s.p.a. Galante, iscritta al numero 343 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visti gli atti di costituzione di Caccavale e Jecco s.r.l. e Fallimento Galante s.p.a., nonchË l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella udienza pubblica del 9 gennaio 1996 il Giudice relatore Renato Granata;
uditi gli avv.ti Lucio V. Moscarini per Caccavale e Jecco s.r.l. e Giorgio Schiano di Pepe per il Fallimento Galante s.p.a., nonchË l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
- Nel corso del giudizio d'impugnazione promosso dalla societ‡ Caccavale e Jecco s.r.l. nei confronti del Fallimento Galante S.p.A., avente ad oggetto il carattere privilegiato, o meno, del credito vantato dalla societ‡ appellante, la Corte d'appello di Genova, con ordinanza del 13 aprile 1995, ha sollevato questione incidentale di legittimit‡ costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 2751-bis [rectius: art. 2751-bis numero 3], del codice civile nella parte in cui non limita il riconoscimento del privilegio a favore dell'agente-persona fisica e dell'agente-societ‡ di persone, quando in queste l'attivit‡ di agente sia direttamente svolta dagli agenti-soci ed il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. In particolare secondo la prospettazione della Corte rimettente sarebbe violato il principio di eguaglianza perchÈ la garanzia del privilegio trova sempre applicazione nei confronti dei crediti degli agenti anche operanti in forma societaria, ricollegandosi cosÏ la medesima disciplina a situazioni che invece sono diverse e che quindi avrebbero dovuto essere differenziate. Ed infatti, mentre le altre ipotesi previste dallo stesso art. 2751-bis si riferiscono a casi nei quali si pone una esigenza di particolare tutela del...
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