Sentenza nº 55 da Constitutional Court (Italy)

RelatoreRenato Granata
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.55

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente :

Avv. Mauro FERRI

Giudici :

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 3, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1995 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente tra s.r.l. Caccavale e Jecco e Fallimento s.p.a. Galante, iscritta al numero 343 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di costituzione di Caccavale e Jecco s.r.l. e Fallimento Galante s.p.a., nonchË l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 9 gennaio 1996 il Giudice relatore Renato Granata;

uditi gli avv.ti Lucio V. Moscarini per Caccavale e Jecco s.r.l. e Giorgio Schiano di Pepe per il Fallimento Galante s.p.a., nonchË l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

- Nel corso del giudizio d'impugnazione promosso dalla societ‡ Caccavale e Jecco s.r.l. nei confronti del Fallimento Galante S.p.A., avente ad oggetto il carattere privilegiato, o meno, del credito vantato dalla societ‡ appellante, la Corte d'appello di Genova, con ordinanza del 13 aprile 1995, ha sollevato questione incidentale di legittimit‡ costituzionale - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dell'art. 2751-bis [rectius: art. 2751-bis numero 3], del codice civile nella parte in cui non limita il riconoscimento del privilegio a favore dell'agente-persona fisica e dell'agente-societ‡ di persone, quando in queste l'attivit‡ di agente sia direttamente svolta dagli agenti-soci ed il lavoro abbia funzione preminente sul capitale. In particolare secondo la prospettazione della Corte rimettente sarebbe violato il principio di eguaglianza perchÈ la garanzia del privilegio trova sempre applicazione nei confronti dei crediti degli agenti anche operanti in forma societaria, ricollegandosi cosÏ la medesima disciplina a situazioni che invece sono diverse e che quindi avrebbero dovuto essere differenziate. Ed infatti, mentre le altre ipotesi previste dallo stesso art. 2751-bis si riferiscono a casi nei quali si pone una esigenza di particolare tutela del...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT