Ordinanza nº 78 da Constitutional Court (Italy), 23 Ottobre 1996

RelatoreEnzo Cheli
Data di Resoluzione23 Ottobre 1996
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.78

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente :

Avv. Mauro FERRI

Giudici :

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

Prof. Valerio ONIDA

Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986-1988), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1995 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Riccardo Romeri e la Unit‡ sanitaria locale n. 22 di Sondrio, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il Giudice relatore Enzo Cheli.

Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da Riccardo Romeri contro la Unit‡ sanitaria locale n. 22 di Sondrio - avente ad oggetto il rimborso delle spese sanitarie per prestazioni urgenti, sostenute all'estero in seguito ad un infortunio - il Tribunale di Sondrio, con ordinanza emessa in data 23 febbraio 1995, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimit‡ costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986-1988), nella parte in cui limita l'assistenza sanitaria indiretta del cittadino italiano residente in Italia, quanto alle prestazioni sanitarie ottenute all'estero in ipotesi di urgenza e di pericolo di aggravamento della malattia, al presupposto che si tratti di prestazioni ottenibili presso centri di altissima specializzazione;

che la norma impugnata dispone che con decreto del Ministro della sanit‡ siano previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di "prestazioni assistenziali, presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarit‡ del caso clinico";

che nell'ordinanza in...

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