Ordinanza nº 78 da Constitutional Court (Italy), 23 Ottobre 1996
Relatore | Enzo Cheli |
Data di Resoluzione | 23 Ottobre 1996 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N.78
ANNO 1996
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente :
Avv. Mauro FERRI
Giudici :
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
Prof. Gustavo ZAGREBELSKY
Prof. Valerio ONIDA
Prof. Carlo MEZZANOTTE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986-1988), promosso con ordinanza emessa il 23 febbraio 1995 dal Tribunale di Sondrio nel procedimento civile vertente tra Riccardo Romeri e la Unit‡ sanitaria locale n. 22 di Sondrio, iscritta al n. 245 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1995.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1996 il Giudice relatore Enzo Cheli.
Ritenuto che nel corso di un giudizio civile promosso da Riccardo Romeri contro la Unit‡ sanitaria locale n. 22 di Sondrio - avente ad oggetto il rimborso delle spese sanitarie per prestazioni urgenti, sostenute all'estero in seguito ad un infortunio - il Tribunale di Sondrio, con ordinanza emessa in data 23 febbraio 1995, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimit‡ costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 32, primo comma, della Costituzione, dell'art. 3, comma 5, della legge 23 ottobre 1985, n. 595 (Norme per la programmazione sanitaria e per il piano triennale 1986-1988), nella parte in cui limita l'assistenza sanitaria indiretta del cittadino italiano residente in Italia, quanto alle prestazioni sanitarie ottenute all'estero in ipotesi di urgenza e di pericolo di aggravamento della malattia, al presupposto che si tratti di prestazioni ottenibili presso centri di altissima specializzazione;
che la norma impugnata dispone che con decreto del Ministro della sanit‡ siano previsti i criteri di fruizione, in forma indiretta, di "prestazioni assistenziali, presso centri di altissima specializzazione all'estero in favore di cittadini italiani residenti in Italia, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata alla particolarit‡ del caso clinico";
che nell'ordinanza in...
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