Sentenza nº 245 da Constitutional Court (Italy), 28 Marzo 1996

RelatoreFernando Santosuosso
Data di Resoluzione28 Marzo 1996
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 245

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Avv. Mauro FERRI Presidente

- Prof. Luigi MENGONI Giudice

- Prof. Enzo CHELI "

- Dott. Renato GRANATA "

- Prof. Giuliano VASSALLI "

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Lombardia notificato il 10 luglio 1995, depositato in cancelleria il 15 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della circolare del Ministero dell'interno - Direzione generale per l' amministrazione generale e per gli affari del personale - del 28 marzo 1995, n. 37, prot. n. M/5501, avente ad oggetto "Legge 11 agosto 1991, n. 266, art. 5 - Acquisto di beni immobili e accettazione di eredità e legati da parte di associazioni di volontariato non riconosciute", ed iscritto al n. 21 del registro conflitti 1995.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 giugno 1996 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

udito l'avvocato Gualtiero Rueca per la Regione Lombardia, e l'avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. -- Con ricorso regolarmente notificato e depositato la Regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione alla circolare del 28 marzo 1995, n. 37, emessa dal Ministero dell'interno, Direzione generale per l'amministrazione generale e per gli affari del personale.

    In tale circolare il Ministero dell'interno ha stabilito che gli acquisti immobiliari e le accettazioni di donazioni, eredità o lasciti da parte di organizzazioni di volontariato non aventi personalità giuridica siano soggetti al regime autorizzatorio di cui all'art. 17 cod. civ., e che le autorizzazioni siano di competenza regionale o statale a seconda dell'ambito territoriale di attività dell'associazione.

    Premessi alcuni richiami sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione nonché del conflitto in materia di competenze delegate, la Regione si duole della predetta circolare sotto due profili.

    In primo luogo, osserva la ricorrente che i più recenti indirizzi della giurisprudenza e della dottrina hanno portato ad una decisa evoluzione in materia di capacità delle associazioni non riconosciute e dei comitati, ammettendo che gli enti privi di personalità possano essere titolari di beni immobili ed operare acquisti immobiliari; tale orientamento ha trovato indiretta conferma nella legge 27 febbraio 1985, n. 52, la quale, modificando l'art. 2659 cod. civ., ha previsto la possibilità di trascrivere nei registri immobiliari atti di acquisto anche in capo ad associazioni non riconosciute.

    Per quanto riguarda l'art. 17 cod. civ., la Regione fa rilevare che l'art. 5 della legge n. 266 del 1991 ha stabilito che le organizzazioni di volontariato prive di personalità giuridica, purché iscritte nei registri di cui al successivo art. 6, possano acquistare beni immobili ed accettare donazioni e lasciti testamentari anche in deroga agli artt. 600 e 786 cod. civ., ossia senza avanzare entro l'anno l'istanza per il riconoscimento. Tale deroga, pur rendendo effettivo il problema dell'applicabilità o meno dell'art. 17 cod. civ., non consente di condividere la soluzione indicata nella circolare impugnata, sia perché tale norma non sarebbe suscettibile di interpretazione analogica, sia perché le finalità che il legislatore si è posto dettando il predetto articolo (ossia evitare la cosiddetta "manomorta") non avrebbero alcuna ragion d'essere in rapporto alle organizzazioni di volontariato.

    La ricorrente, dopo aver sottolineato che l'accoglimento di questa impostazione verrebbe ad eliminare le ragioni stesse del conflitto di attribuzioni, osserva che comunque, ove si volesse ritenere che...

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