Sentenza nº 259 da Constitutional Court (Italy), 05 Gennaio 1996

RelatoreRiccardo Chieppa
Data di Resoluzione05 Gennaio 1996
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 259

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Avv. Mauro FERRI Presidente

- Prof. Luigi MENGONI Giudice

- Prof. Enzo CHELI "

- Dott. Renato GRANATA "

- Prof. Giuliano VASSALLI "

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), promosso con ordinanza emessa il 5 dicembre 1994 dal Tribunale superiore delle acque pubbliche nel procedimento civile vertente tra Prosperi Raffaele e il Comune di Cori ed altri, iscritta al n. 787 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1995.

Visti gli atti di costituzione del Comune di Cori, del Comune di Artena e degli eredi di Prosperi Raffaele, nonchÈ l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1996 il Giudice relatore Riccardo Chieppa;

uditi l'avvocato Vincenzo Cerulli Irelli per il Comune di Cori e per il Comune di Artena e l'Avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. Nel corso del procedimento civile vertente tra Raffaele Prosperi e il Comune di Cori ed altri, il Tribunale superiore delle acque pubbliche, adito quale giudice di appello nei confronti della decisione del Tribunale regionale delle acque pubbliche (che aveva dichiarato la natura pubblica del lago di Giulianello, con esclusione dei diritti dei privati sullo stesso), ha sollevato, con ordinanza in data 5 dicembre 1994 (depositata il 18 luglio 1995 e pervenuta alla Corte costituzionale il 24 ottobre 1995: R.O. n. 787 del 1995), questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sopravvenuta nelle more del giudizio. Tale norma dispone che "tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorchÈ non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che Ë salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidariet‡", innovando rispetto alla disciplina previgente, di cui all'art. 1 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), in base alla quale erano pubbliche le acque che avessero o acquistassero attitudine ad usi di pubblico generale interesse.

    Ad avviso del collegio rimettente, la norma impugnata, nella parte in cui afferma il carattere pubblico di tutte le acque, si porrebbe in contrasto con gli artt. 2, 3 e 42 della Costituzione, sottraendo al dominio privato tutte le acque in modo indiscriminato, a prescindere dalla sussistenza di un interesse pubblico da tutelare e dalle ragioni di solidariet‡ economica e sociale, che, sole, potrebbero giustificare tale sottrazione.

    Appare irragionevole al giudice a quo la parificazione, ai fini del trasferimento integrale nell'ambito del demanio idrico, di tutte le acque (e relativi terreni di contenimento), ivi comprese quelle che non suscitano pubblico interesse, sia pure operata a scopo di tutela ambientale.

    In ogni caso, infatti, la demanializzazione non potrebbe essere prevista senza la indicazione specifica del criterio di individuazione del bene.

    NÈ sembra al giudice a quo che la legge denunciata autorizzi una concezione nuova del demanio ed una visione dell'acqua come bene che non formi oggetto di dominio, bensÏ di uso, perchÈ anche...

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