Sentenza nº 271 da Constitutional Court (Italy)

RelatoreCarlo Mezzanotte
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 271

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Prof. Luigi MENGONI Presidente

- Prof. Enzo CHELI Giudice

- Dott. Renato GRANATA "

- Prof. Giuliano VASSALLI "

- Prof. Francesco GUIZZI "

- Prof. Cesare MIRABELLI "

- Prof. Fernando SANTOSUOSSO "

- Avv. Massimo VARI "

- Dott. Cesare RUPERTO "

- Dott. Riccardo CHIEPPA "

- Prof. Gustavo ZAGREBELSKY "

- Prof. Valerio ONIDA "

- Prof. Carlo MEZZANOTTE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 3, 11, 12, commi da 1 a 9, e 17 della legge della Regione Siciliana, approvata il 9 novembre 1995 recante "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, notificato il 18 novembre 1995, depositato in Cancelleria il 27 successivo ed iscritto al n. 53 del registro ricorsi 1995.

Visto l'atto di costituzione della Regione Siciliana;

udito nell'udienza pubblica del 28 maggio 1996 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente, e gli avvocati Giovanni Pitruzzella e Giovanni

Lo Bue per la Regione Siciliana.

Ritenuto in fatto

  1. -- Con ricorso notificato il 18 novembre 1995, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha impugnato gli artt. 1, comma 3, 11, 12, commi da 1 a 9, e 17 della legge della Regione Siciliana, approvata il 9 novembre 1995 (Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti di utilità collettiva, di cui all'art. 23 della legge 11 maggio 1988, n. 67, ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro), in riferimento agli articoli 3, 11 e 97 della Costituzione e all'art. 17, lettera f), dello statuto speciale, per violazione dei principî e degli interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato.

    Il Commissario dello Stato riferisce che -- a seguito della legge finanziaria n. 67 del 1988, la quale, all'art. 23, autorizzava la realizzazione di progetti di utilità collettiva per alleviare i problemi della disoccupazione giovanile -- la Regione Siciliana approvava, prima, la legge regionale n. 36 del 1990, poi la legge regionale n. 27 del 1991, poi ancora, a seguito dell'ulteriore intervento statale a sostegno dell'occupazione, operato con il d.l. n. 148 del 1993, convertito nella legge n. 236 dello stesso anno, la legge regionale n. 25 del 1993. Con questo complesso di interventi si disponeva, tra l'altro, il finanziamento di ulteriori progetti, ad integrazione e completamento di quelli realizzati in attuazione dell'art. 23 della legge n. 67 del 1988, nonché la possibilità di avviarne di nuovi, prevedendo sia l'utilizzazione dei lavoratori già impiegati nei progetti di utilità collettiva (cosiddetti articolisti e coordinatori), sia misure per favorirne il definitivo inserimento nel mondo del lavoro.

    La legge impugnata sarebbe diretta, secondo il Commissario dello Stato, ancora una volta ad agevolare la ricerca di stabilità occupazionale dei circa trentamila soggetti, destinatari, nel tempo, degli incentivi della ricordata legislazione regionale; sarebbero stati, però, arbitrariamente esclusi dai benefici (art. 1, comma 3), con violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, circa duemila coordinatori a tempo pieno, che avevano sempre fruito delle provvidenze previste dalla legislazione regionale ed acquisito competenza ed esperienza.

    Il Commissario dello Stato dubita poi della legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12, commi da 1 a 9, della legge della Regione Siciliana, nella parte in cui devolverebbero oltre due terzi delle risorse previste dalla legge al finanziamento di progetti di utilità collettiva ormai estranei alla legislazione nazionale, ai cui principî la Regione dovrebbe uniformarsi, essendo titolare in materia di legislazione sociale di una potestà legislativa concorrente, ai sensi dell'art. 17, lettera f), dello statuto speciale. Anzi, ad avviso del Commissario, poiché la disciplina dell'occupazione, che questa Corte ha riconosciuto essere di interesse nazionale, spetterebbe al legislatore statale al fine di realizzare una politica uniforme di tutela del diritto al lavoro, alla Regione Siciliana residuerebbe una competenza meramente attuativa, che non le consentirebbe di porre norme contrastanti con la disciplina statale.

    A questo proposito, il ricorrente rileva che gli artt. 14 e 15 del d.l. n. 299 del 1994 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e di fiscalizzazione degli oneri sociali), convertito nella legge n. 451 dello stesso anno, prevederebbero la sostituzione dei progetti di utilità collettiva con i lavori socialmente utili, quali nuove forme temporanee di impiego dei giovani disoccupati. Si tratterebbe di attività rivolte a settori innovativi, per il raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario delle pubbliche amministrazioni, di durata limitata nel tempo, alle dirette dipendenze delle stesse amministrazio- ni, ma che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro.

    L'art. 11 della legge della Regione Siciliana riguarderebbe, invece, settori, per lo più, non innovativi, né connessi ad obiettivi di carattere straordinario della pubblica amministrazione; l'art. 12 ometterebbe, poi, di escludere, tra i soggetti proponenti, gli enti con personale eccedente rispetto ai programmi dei lavori socialmente utili -- come fa, invece, la legge statale -- e le fondazioni culturali e scientifiche alle quali la Regione corrisponde un contributo annuo, che verrebbero a beneficiare cumulativamente di più provvidenze, in contrasto con l'art. 97 della Costituzione.

    Ne deriverebbe la violazione della legislazione statale, dell'interesse nazionale al buon esito della riforma del pubblico impiego e dell'art. 3 della Costituzione, per l'arbitrario privilegio concesso ad alcuni soggetti, in presenza di un elevatissimo numero di cittadini privi di lavoro nella Regione.

    Il Commissario dello Stato si duole, infine, dell'art. 17 della legge regionale, che prevede l'entrata in vigore della stessa legge il giorno successivo alla sua pubblicazione; sarebbe, infatti, violato l'art. 11 della Costituzione, poiché alcune delle norme della legge impugnata, che prevedono contributi ed agevolazioni varie alle imprese (artt. 3, 4, 5, 7, 8 e 10), potrebbero entrare in vigore solo a seguito del compimento dell'avviata procedura di concessione dell'apposito benestare della Unione europea agli "aiuti di Stato", ai sensi dell'art. 93, comma 2, del trattato istitutivo.

  2. -- Nel giudizio dinanzi alla Corte costituzionale si è costituita la Regione Siciliana, chiedendo che le questioni proposte siano dichiarate inammissibili e comunque infondate.

    La difesa della Regione sottolinea innanzitutto come la legislazione regionale in materia di occupazione giovanile avrebbe sempre seguito l'indirizzo di affiancare l'intervento statale, valorizzandolo, ma, al contempo, mantenendo una propria specificità; così, la legge impugnata non conterrebbe soltanto le norme degli artt. 11 e 12 sui progetti di utilità...

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