Sentenza nº 303 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1995
Relatore | Fernando Santosuosso |
Data di Resoluzione | 31 Dicembre 1995 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 303
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente
Prof. Antonio BALDASSARRE
Giudici
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 7 ottobre 1994, depositato in Cancelleria il 13 ottobre 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 1994 (Istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano), ed iscritto al n. 37 del registro conflitti 1994. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; uditi l'avv. Mario Loria per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
- Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1994 (Istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano), con particolare riferimento agli artt. 1, 4, 6 e 8 dello stesso. Dopo aver ricordato le vicende normative in materia, la Regione ricorrente segnala anzitutto l'erroneità del richiamo, contenuto nella premessa del decreto oggetto del conflitto, all'art. 2, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che prevede la successione del nuovo Ministero nei rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso Ministero dell'Agricoltura, mentre nella fattispecie non sussisterebbe alcun rapporto, nè attivo nè passivo in cui vi sia da succedere, essendovi nel caso da istituire ex novo un repertorio di stalloni. Ciò inficerebbe l'intero decreto, sotto il profilo delle competenze esclusive che il decreto stesso attribuisce al Ministero, tanto più che, in base alla legge richiamata, tra il "vecchio" e il "nuovo" Ministero vi sarebbe stata una successione nei rapporti giuridici sussistenti, e non invece un trasferimento di tutte le funzioni del...
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