Sentenza nº 303 da Constitutional Court (Italy), 31 Dicembre 1995

RelatoreFernando Santosuosso
Data di Resoluzione31 Dicembre 1995
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 303

ANNO 1995

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente

Prof. Antonio BALDASSARRE

Giudici

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il 7 ottobre 1994, depositato in Cancelleria il 13 ottobre 1994, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 26 luglio 1994 (Istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano), ed iscritto al n. 37 del registro conflitti 1994. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell'udienza pubblica del 30 maggio 1995 il Giudice relatore Fernando Santosuosso; uditi l'avv. Mario Loria per la Regione Toscana e l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la Regione Toscana ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato in relazione al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 26 luglio 1994 (Istituzione del repertorio degli stalloni delle razze equine puro sangue inglese e trottatore italiano), con particolare riferimento agli artt. 1, 4, 6 e 8 dello stesso. Dopo aver ricordato le vicende normative in materia, la Regione ricorrente segnala anzitutto l'erroneità del richiamo, contenuto nella premessa del decreto oggetto del conflitto, all'art. 2, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che prevede la successione del nuovo Ministero nei rapporti attivi e passivi facenti capo al soppresso Ministero dell'Agricoltura, mentre nella fattispecie non sussisterebbe alcun rapporto, nè attivo nè passivo in cui vi sia da succedere, essendovi nel caso da istituire ex novo un repertorio di stalloni. Ciò inficerebbe l'intero decreto, sotto il profilo delle competenze esclusive che il decreto stesso attribuisce al Ministero, tanto più che, in base alla legge richiamata, tra il "vecchio" e il "nuovo" Ministero vi sarebbe stata una successione nei rapporti giuridici sussistenti, e non invece un trasferimento di tutte le funzioni del...

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