Sentenza nº 86 da Constitutional Court (Italy), 15 Marzo 1994

RelatoreLuigi Mengoni
Data di Resoluzione15 Marzo 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 86

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Gabriele PESCATORE

Giudici

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1993 dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Marasigan Francisca e Vivoli Luciano, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1993.

Visti gli atti di costituzione di Marasigan Francisca e di Vivoli Luciano nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 febbraio 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

udito l'avv. Giorgio Bellotti per Marasigan Francisca.

Ritenuto in fatto

l. Nel corso di un giudizio di appello promosso da una collaboratrice familiare a tempo pieno contro la sentenza del pretore di Firenze che aveva confermato il licenziamento per causa di maternità intimatole dal datore di lavoro, il Tribunale di Firenze, con ordinanza del 14 maggio 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 29, 31, 35 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, "nella parte in cui non rende applicabile alle lavoratrici addette ai servizi domestici anche l'art. 2 della stessa legge".

Questo articolo - non richiamato nell'art. 1, terzo comma, concernente le lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari - vieta il licenziamento nel periodo compreso tra l'inizio della gravidanza e il compimento di un anno di età del bambino.

Premesso che la questione è già stata ripetutamente esaminata da questa Corte e dichiarata infondata dalle sentenze nn. 27 del 1974 e 9 del 1976, il giudice remittente dubita, alla stregua dell'evoluzione della normativa e della giurisprudenza costituzionale (rappresentata dalle sentenze nn. 61 del 1991, 46 e 179 del 1993), che il criterio della specialità del rapporto di lavoro domestico, su cui sono imperniate le motivazioni di rigetto delle due sentenze citate, possa ancora prevalere sui valori costituzionali inerenti alla tutela del...

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