Sentenza nº 345 da Constitutional Court (Italy), 25 Luglio 1994

RelatoreLuigi Mengoni
Data di Resoluzione25 Luglio 1994
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 345

ANNO 1994

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 23 novembre 1993 dal Pretore di Bergamo nel procedimento civile vertente tra Persico Rosa e l'INPS, iscritta al n. 23 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1994.

Visti gli atti di costituzione di Persico Rosa e dell'INPS;

udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1994 il Giudice relatore Luigi Mengoni.

Ritenuto in fatto

  1. Nel corso di un giudizio promosso da Rosa Persico contro l'INPS, il Pretore di Bergamo, con ordinanza del 23 novembre 1993, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 37 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui - nell'attribuire ai lavoratori dipendenti da imprese industriali con certe caratteristiche la facoltà di chiedere l'anticipazione del pensionamento di anzianità alla condizione di avere maturato almeno trent'anni di anzianità assicurativa e contributiva - dispone che l'accredito di contribuzione occorrente per maturare il requisito di trentacinque anni ai sensi dell'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, non può essere superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o di cinquantacinque anni, se donne.

    Ad avviso del giudice remittente, essendo parificata al compimento di sessant'anni l'età lavorativa degli uomini e delle donne, la detta disparità di trattamento in ordine al limite massimo dell'accredito contributivo, ai fini del pensionamento anticipato di anzianità, non è giustificata.

    La questione si porrebbe in termini analoghi a quella decisa dalle sentenze nn. 371 del 1989 e 503...

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