Sentenza nº 33 da Constitutional Court (Italy), 04 Febbraio 1993

RelatoreEnzo Cheli
Data di Resoluzione04 Febbraio 1993
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 33

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione del Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570 nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate e come modificato in particolare dalla legge 10 agosto 1964, n.663, che all'articolo 1 sancisce che "le norme per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, previste dal Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.570, si applicano anche per la elezione dei consiglieri comunali nei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti" limitatamente alle seguenti parti:

ARTICOLO 11 - primo comma, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

ARTICOLO 12;

ARTICOLO 27 - secondo comma, limitatamente alle parole "per i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti - e C e D - per i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti -";

INTESTAZIONE DELLA SEZIONE II DEL CAPO IV DEL TITOLO II, limitatamente alle parole "nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti";

INTESTAZIONE DELLA SEZIONE III DEL CAPO IV DEL TITOLO II: - "La presentazione delle candidature nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti";

ARTICOLO 32 - secondo comma, "Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel precedente comma.";- terzo comma, "La popolazione del Comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.";- quarto comma, "I sottoscrittori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma dev'essere apposta su appositi moduli recanti il contrassegno della lista, il nome, il cognome, data e luogo di nascita di tutti i candidati, nonchè il nome, cognome, data e luogo di nascita dei sottoscrittori stessi; le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'art. 14 della legge 21 marzo 1990 n.53. Per i presentatori che non sappiano sottoscrivere si applicano le disposizioni di cui al quarto comma dell'art.28.";- quinto comma, "Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.";- sesto comma, "Nessuna lista può comprendere un numero di candidati superiore a quello dei consiglieri da eleggere, nè inferiore a un terzo.";- settimo comma, "Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.";- ottavo comma, "Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune.";- nono comma, "Con la lista devesi anche presentare:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare;

2) la dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura, contenente la dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55;

3) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di qualsiasi Comune della Repubblica di ogni candidato;

4) l'indicazione di due delegati che hanno la facoltà di designare i rappresentanti delle liste presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale: le designazioni debbono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata nei modi indicati al quarto comma dell'art.28.";- decimo comma, "la lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune dalle ore 8,00 del trentesimo giorno alle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione.";- ultimo comma, "Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale mandamentale competente per territorio.";

ARTICOLO 33;

ARTICOLO 34;

ARTICOLO 35;

ARTICOLO 47 - primo comma, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, il presidente invita, inoltre, i rappresentanti delle liste dei candidati ad assistere alle operazioni.";

ARTICOLO 49 - secondo comma, limitatamente alle parole "(e anche chiusa nei Comuni con oltre 10.000 abitanti)";

ARTICOLO 51 - secondo comma, n. 3, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;";- secondo comma, n. 4, limitatamente alle parole "Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000...

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