Sentenza nº 38 da Constitutional Court (Italy), 04 Febbraio 1993

RelatoreFernando Santosuosso
Data di Resoluzione04 Febbraio 1993
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 38

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938 n. 204 recante "Norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria", convertito in legge 3 giugno 1938, n.778", iscritto al n. 48 del Registro Referendum.

Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta: udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;

udito l'avv. Massimo Severo Giannini, quale presentatore.

Ritenuto in fatto

l.- L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 16 settembre 1991 dal Comitato per la riforma democratica, sul seguente quesito: "Volete che sia abrogato l'articolo 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204 recante "Norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria" convertito in legge dalla legge 3 giugno 1938, n.778?".

  1. - L'Ufficio centrale, verificata con esito positivo la regolarità della richiesta e la persistente vigenza dell'atto normativo cui si riferisce, con ordinanza del 15 dicembre 1992 l'ha dichiarata legittima.

    Ritenuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993 per la conseguente deliberazione, dandone regolare comunicazione.

  2. - In data 11 gennaio 1993 i presentatori della richiesta di referendum hanno depositato una memoria a sostegno dell'ammissibilità dello stesso.

    Nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 è stato udito in qualità di difensore dei promotori, l'avvocato Massimo Severo...

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