Sentenza nº 38 da Constitutional Court (Italy), 04 Febbraio 1993
Relatore | Fernando Santosuosso |
Data di Resoluzione | 04 Febbraio 1993 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 38
ANNO 1993
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Giudici
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio sull'ammissibilità, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n.1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dell'art. 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938 n. 204 recante "Norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria", convertito in legge 3 giugno 1938, n.778", iscritto al n. 48 del Registro Referendum.
Vista l'ordinanza del 15 dicembre 1992 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha dichiarato legittima la richiesta: udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 il Giudice relatore Fernando Santosuosso;
udito l'avv. Massimo Severo Giannini, quale presentatore.
Ritenuto in fatto
l.- L'Ufficio centrale per il referendum, costituito presso la Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, ha esaminato la richiesta di referendum popolare presentata il 16 settembre 1991 dal Comitato per la riforma democratica, sul seguente quesito: "Volete che sia abrogato l'articolo 2 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204 recante "Norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria" convertito in legge dalla legge 3 giugno 1938, n.778?".
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- L'Ufficio centrale, verificata con esito positivo la regolarità della richiesta e la persistente vigenza dell'atto normativo cui si riferisce, con ordinanza del 15 dicembre 1992 l'ha dichiarata legittima.
Ritenuta la comunicazione dell'ordinanza, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 13 gennaio 1993 per la conseguente deliberazione, dandone regolare comunicazione.
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- In data 11 gennaio 1993 i presentatori della richiesta di referendum hanno depositato una memoria a sostegno dell'ammissibilità dello stesso.
Nella camera di consiglio del 13 gennaio 1993 è stato udito in qualità di difensore dei promotori, l'avvocato Massimo Severo...
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