Sentenza nº 276 da Constitutional Court (Italy), 10 Giugno 1993

RelatoreLuigi Mengoni
Data di Resoluzione10 Giugno 1993
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 276

ANNO 1993

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

Giudici

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, della legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tute lati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), promosso con ordinanza emessa il 9 novembre 1992 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra F.N.L.E. - C.G.I.L. regionale del Piemonte ed altra e la s.p.a. E.N.E.L., iscritta al n. 789 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti gli atti di costituzione della F.N.L.E. - C.G.I.L. ed altra e della s.p.a. E.N.E.L. nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 30 marzo 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

uditi gli avvocati Massimo D'Antona, Giuseppe Ferraro e Luciano Ventura per la F.N.E.L. - C.G.I.L. ed altra, Giovanni Gentile e Mattia Persiani per la s.p.a. E.N.E.L. e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. Nel corso di un procedimento promosso, ai sensi dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, dalla F.N.L.E. - C.G.I.L. comprensorio di Torino e la F.N.L.E. - C.G.I.L. regionale per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto dall'E.N.E.L. in occasione dello sciopero attuato il 25 settembre 1992 con preavviso comunicato il 22 settembre 1992, il Pretore di Torino, con ordinanza del 9 novembre 1992, ha sollevato, in riferimento all'art. 40 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 7, della legge 12 giugno 1990, n. 146, "nella parte in cui non prevede che le disposizioni dello stesso articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata dello sciopero non si applichino, oltre che ai casi di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori, anche nelle ipotesi di sciopero di carattere economico-politico".

    Il 18 settembre 1992 le tre confederazioni sindacali proclamarono uno sciopero generale, articolato per regioni, contro la "manovra economica" preannunciata dal Governo e poi disposta col d.l. 19 settembre 1992, n. 384. Le segreterie sindacali territoriali del Piemonte programmarono l'astensione dal lavoro per il 25 settembre. Per quanto riguarda gli elettrici, l'ENEL - Compartimento di Torino, formalmente preavvisato in data 22 settembre, provvide, con un comunicato affisso nelle apposite bacheche in data 23 settembre, a segnalare ai propri dipendenti l'illegittimità dello sciopero per mancato rispetto del preavviso di almeno dieci giorni prescritto dall'art. 2, comma 5, della legge n. 146 del 1990. Tuttavia l'organizzazione sindacale territoriale della CGIL confermò lo sciopero per il 25 settembre. Di ciò l'Ente diede notizia nello stesso giorno alla Commissione di garanzia di cui all'art. 12 della legge citata, la quale, con delibera generale del 1° ottobre 1992, invitò le organizzazioni sindacali "ad assicurare in ogni caso di sciopero che interessi i pubblici servizi essenziali anche il rispetto dei termini previsti per le proclamazioni di sciopero e per le comunicazioni agli utenti". Pertanto in data 13 ottobre 1993 l'ENEL comunicava alla F.N.L.E. - C.G.I.L. Piemonte l'applicazione, nella misura minima, delle sanzioni collettive ordinate dall'art. 4, comma 2, della legge n. 146, e precisamente la sospensione per un mese dei contributi sindacali e, nei confronti del dirigente sindacale responsabile della proclamazione dello sciopero, la sospensione per lo stesso periodo dei permessi retribuiti.

    Il comunicato dell'ENEL ai dipendenti, affisso prima della data stabilita per lo sciopero, e la successiva applicazione delle sanzioni previste dalla legge al sindacato promotore sono stati denunciati al pretore dalle suddette organizzazioni territoriali della C.G.I.L. come condotte antisindacali per due motivi. a) Premesso che nella specie é stata assicurata la piena continuità del servizio sicché nessun danno é stato cagionato agli utenti, si sostiene che l'obbligo del preavviso di dieci giorni non sarebbe un limite legale del diritto di sciopero nel senso dell'art. 40 Cost., bensì una garanzia a tutela dell'interesse dei terzi utenti: come tale non avrebbe ragion d'essere quando in concreto si sia provveduto ugualmente alla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente protetti, nella quale consiste essenzialmente la ratio della legge n. 146. b) Ammesso che si tratti di un limite in senso proprio del diritto di sciopero, esso deve intendersi applicabile solo allo sciopero per fini contrattuali, non anche quando il diritto di sciopero sia esercitato come strumento di partecipazione dei lavoratori alla formazione della volontà politica dello Stato.

    Il giudice a quo ha escluso la rilevanza di tali argomenti sul piano interpretativo, il preavviso di dieci giorni essendo...

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