Sentenza nº 74 da Constitutional Court (Italy), 28 Febbraio 1992
Relatore | Luigi Mengoni |
Data di Resoluzione | 28 Febbraio 1992 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 74
ANNO 1992
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Aldo CORASANITI
Giudici
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Cesare MIRABELLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni),promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1991 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra s.p.a. Sapri Broker di Assicurazioni e Amministrazione delle poste e telecomunicazioni iscritta al n. 622 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto in fatto
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Nel corso di un giudizio di responsabilità civile promosso dalla s.p.a. Sapri Broker di Assicurazioni contro l'Amministrazione delle poste per il mancato recapito di una lettera raccomandata contenente un assegno non trasferibile di lire 19.042.600, imputabile, secondo l'assunto di parte attrice, a un fatto criminoso commesso da un dipendente della convenuta, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 9 maggio 1991, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale), "nella parte in cui limitano a dieci volte l'ammontare dei diritti di raccomandazione l'indennizzo dovuto dalle Poste nel caso di perdita totale di lettera raccomandata".
L'assegno accluso alla lettera raccomandata è stato incassato da un terzo, previa alterazione del nome della società prenditrice.
Ad avviso del giudice remittente la detta limitazione di responsabilità contrasta: a) con l'art. 43 Cost., che impone la conformazione dei rapporti con gli utenti come rapporti contrattuali, fondamentalmente soggetti al regime del diritto privato; b) con l'art. 3 Cost., sia sotto il profilo del principio di eguaglianza delle parti del contratto, sia sotto il profilo della disparità di trattamento che il sistema attuale, in seguito alla sentenza di questa Corte n. 303 del 1988, sembra riservare alla Banca d'Italia da un lato e agli altri mittenti di lettere raccomandate dall'altro; c) con gli artt. 28 e 113 Cost., in quanto è stabilita dalle norme impugnate senza distinguere a seconda che la perdita della lettera...
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