Sentenza nº 329 da Constitutional Court (Italy), 15 Luglio 1992

RelatoreLuigi Mengoni
Data di Resoluzione15 Luglio 1992
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.329

ANNO 1992

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Aldo CORASANITI,

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(Per la correzione di errore materiale occorso nella presente sentenza, vedi ord. n. 398 del 1992.).

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 15 luglio 1926, n. 1263, di conversione del regio decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1621 (Atti esecutivi sopra beni di Stati esteri nel Regno), promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1991 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio sul ricorso proposto dalle Società Condor e Filvem contro il Ministero di grazia e giustizia, iscritta al n. 94 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visti l'atto di costituzione delle Società Condor e Filvem nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e del Governo della Repubblica federale di Nigeria;

udito nell'udienza pubblica del 2 giugno 1992 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

uditi gli avvocati Giuseppe Morbidelli ed Enrico Vincenzini per le Società Condor e Filvem e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio promosso dalle società Condor e Filvem per l'annullamento del decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 agosto 1987, che aveva inibito l'esecuzione del sequestro conservativo già disposto dal Tribunale di Pisa su una nave appartenente alla Compagnia nazionale di navigazione della Nigeria, il T.A.R. del Lato, con ordinanza del 5 giugno 1991 (pervenuta a questa Corte il 14 febbraio 1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico del r.d.l. 30 agosto 1925, n. 1621, convertito nella legge 15 luglio 1926, n. 1263, secondo cui non si può procedere ad atti conservativi o esecutivi su beni appartenenti a uno Stato estero senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, sempre che si tratti di uno Stato che ammette la reciprocità.

    La causa che ha dato luogo all'incidente di costituzionalità trae origine dalla moratoria del debito estero disposta dal Governo della Repubblica federale della Nigeria. A seguito di tale provvedimento alcune imprese private nigeriane, che avevano comprato merce varia dalle imprese italiane ricorrenti, si trovarono nell'impossibilità di pagare il prezzo. In esecuzione delle direttive contenute in un piano di ripianamento dei debiti contratti fino al 31 dicembre 1983, Predisposto dal governo nigeriano, la Banca centrale della Nigeria rilasciò alle società interessate formali promesse di pagamento con garanzia del governo 'federale. Non essendo state tali promesse onorate, le creditrici hanno ottenuto dal Presidente del Tribunale di Pisa il sequestro conservativo di una nave, ormeggiata in Italia, di proprietà della Compagnia di Stato nigeriana, sequestro poi dichiarato inefficace dallo stesso Tribunale in conseguenza del citato decreto ministeriale, il quale, previa dichiarazione della sussistenza della condizione di reciprocità ai sensi del d.l. n. 1621 del 1925, ha negato l'autorizzazione del sequestro e inibito il proseguimento della procedura.

    Ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata viola:

    a) gli artt. 3 e 24 Cost., perchè comprime il diritto di difesa di un singolo, privandolo della possibilità di realizzare coattivamente un proprio credito, a tutela di un interesse della collettività generale, di cui é esponente lo Stato, senza prevedere alcun indennizzo;

    b) l'art. 23 Cost., perchè il rifiuto dell' autorizzazione all'esperimento dell'azione esecutiva si traduce in una prestazione patrimoniale imposta senza riferimento alla capacità contributiva dell'onerato;

    c) di nuovo, sotto altro profìlo, l'art. 24 Cost., perchè il diritto di difesa non viene limitato sulla base di dati predeterminati per tutti i cittadini nella stessa misura, ma con una valutazione che può differenziarne il trattamento sulla base di elementi estranei alla condizione dei singoli, in quanto afferenti ai rapporti internazionali dello Stato;

    d) infine l'art. 41 Cost., perchè la restrizione del diritto di difesa in giudizio nei rapporti commerciali pregiudica la libertà di iniziativa economica, precludendo agli imprenditori la possibilità di ottenere l'adempimento delle obbligazioni assunte da Stati esteri in attività svolte in veste di soggetti privati.

  2. - Nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite le società ricorrenti aderendo agli argomenti esposti nell'ordinanza di rimessione e concludendo per la fondatezza della questione.

    In una memoria depositata in prossimità dell'udienza di discussione esse chiedono in primo luogo che la Corte sollevi d'ufficio questione di legittimità costituzionale della norma in esame in riferimento all'art. 10 Cost., non richiamato dal giudice a quo. Il d.l. n. 1621 del 1925, in quanto copre anche le attività di Stati esteri estranee alla sfera della loro sovranità. si pone in contrasto col principio ormai consolidato nel diritto internazionale che riconosce agli Stati esteri solo un'immunità ristretta, cioé non estesa alle attività da essi...

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