Sentenza nº 381 da Constitutional Court (Italy), 29 Luglio 1992

RelatoreFrancesco Guizzi
Data di Resoluzione29 Luglio 1992
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.381

ANNO 1992

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Aldo CORASANITI,PRESIDENTE

Giudici

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 428 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 27 dicembre 1991 dalla Corte di appello di Brescia nel procedimento penale a carico di Ciervo Stefano ed altro, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1992.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso del procedimento penale aperto a seguito della querela proposta da Graci Gaetano nei confronti di Ciervo Stefano e Pirondini Enrico. rispettivamente autore dell'articolo di cronaca, ritenuto diffamatorio, pubblicato sul quotidiano "La Nuova Ferrara", e direttore responsabile dello stesso giornale, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, competente per territorio (essendo il quotidiano stampato in quel circondario), presentava richiesta di giudizio direttissimo nei confronti dei querelati. All'udienza, che aveva luogo in data 15 marzo 1991, il Tribunale di Mantova, preso atto della sentenza in data 8 febbraio 1991, n. 68, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'articolo 233, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), che obbligava il pubblico ministero a procedere, per i reati commessi con il mezzo della stampa e per quelli concernenti le armi e gli esplosivi, al giudizio direttissimo anche fuori dai casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale, ordinava la rimessione degli atti al pubblico ministero. Quest'ultimo richiedeva il rinvio a giudizio degli imputati, ma il Giudice per le indagini preliminari emetteva una sentenza di non luogo a procedere perchè il fatto non costituisce reato. Il querelante, costituitosi parte civile, proponeva appello avverso tale decisione avanti alla Corte d'appello di Brescia, innanzi alla quale i difensori ed il pubblico ministero eccepivano l'inammissibilità dell'appello. Da un lato, l'articolo 577 del codice di rito avrebbe oggettivamente limitato la facoltà d'impugnazione alle sole sentenze di proscioglimento (o di condanna) per i reati di ingiuria e diffamazione; da un altro, la parte civile avrebbe avuto la possibilità d'impugnare le sentenze pronunciate dal Giudice per le indagini preliminari solo ai sensi del terzo comma dell'articolo 428 del codice di procedura penale, e cioé ricorrendo per cassazione nei casi di nullità previsti dall'articolo 419 del codice di rito.

    La Corte bresciana, in data 27 dicembre 1991, emetteva ordinanza con la quale, in relazione agli articoli 3 e 76 della Costituzione, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 428 del codice di procedura penale nella parte in cui non prevede, per la persona offesa costituita parte civile, la facoltà di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa.

  2. - A dire della Corte remittente, a seguito della declaratoria d'incostituzionalità dell'articolo 233, secondo comma, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), che obbligava il pubblico ministero a procedere al giudizio direttissimo anche fuori dai casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale (per i reati commessi con il mezzo della stampa e per quelli concernenti le armi e gli esplosivi), si sarebbe venuta a determinare una violazione dell'articolo 76 della Costituzione per la mancata attuazione della direttiva numero 85 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, con la sua "previsione dell'impugnabilità delle sentenze di condanna o proscioglimento per l'imputazione di ingiuria o diffamazione anche da parte della parte privata".

    Prima della pronuncia d'incostituzionalità della Corte n. 68 del 1991, infatti, l'impugnabilità delle sentenze in tema di diffamazione a mezzo della...

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