Sentenza nº 124 da Constitutional Court (Italy), 16 Marzo 1990

RelatoreLuigi Mengoni
Data di Resoluzione16 Marzo 1990
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.124

ANNO 1990

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17 (Esercizio dell'uccellagione nel territorio della Regione Friuli- Venezia Giulia), e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 8 maggio 1978, n. 39 (Tutela dell'avifauna), promossi con tre ordinanze emesse il 21 luglio 1989 dal Pretore di Udine - Sez. distaccata di Codroipo, iscritte rispettivamente ai nn. 531, 532 e 533 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di costituzione di Stella Remigio, Scaini Ernesto e Luc Flavio;

udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 1990 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

udito l'avv. Claudio Chiola.

Ritenuto in fatto

l.- Con tre ordinanze di uguale tenore, le prime due del 21 luglio 1989, la terza del 26 luglio 1989, il Pretore di Udine - Sezione staccata di Codroipo ha sollevato questione di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1, 2 e 10 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 24 luglio 1969, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni, tra cui la legge regionale 8 maggio 1978, n. 39, per contrasto con l'art. 4 dello Statuto regionale, in quanto non rispettosi della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 Settembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge 5 agosto 1981, n. 503.

L'incidente di costituzionalit‡ È insorto nel corso di tre procedimenti penali avviati contro persone imputate di tentato furto aggravato di esemplari di specie di uccelli protetti, elencate negli allegati II e III della citata Convenzione di Berna, mediante l'impiego di mezzi di cattura e di uccisione non selettivi (panie, bressane e roccoli), inclusi tra quelli vietati di cui all'allegato IV.

Gli imputati hanno agito dopo avere ottenuto dall'autorit‡ provinciale regolare licenza che li autorizza all'esercizio dell'uccellagione. In quanto concessa in base all'art. l0 della legge regionale n. 17 del 1969, la licenza non appare al giudice remittente ictu oculi illegittima, e quindi direttamente disapplicabile dall'autorit‡ giudiziaria ordinaria; peraltro, tenuto conto anche dell'art. 3 della legge statale 27 dicembre 1977, n. 968, che vieta in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione, egli reputa che le norme regionali denunciate si pongano in contrasto con gli artt. 6 e 8 della Convenzione di Berna perchË autorizzano l'impiego di mezzi di cattura nei quali possono incappare sia le specie di uccelli enumerate nell'allegato II, delle quali È rigorosamente vietata la cattura, sia - senza alcuna selettivit‡ - quelle contemplate nell'allegato III. Conseguentemente esse violano l'art. 4 dello Statuto della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n...

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