Ordinanza nº 339 da Constitutional Court (Italy), 24 Marzo 1988

RelatoreFrancesco Greco
Data di Resoluzione24 Marzo 1988
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N.339

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (Norme di attuazione e di coordina mento della legge 4 aprile 1952, n. 218, sul riordinamento delle pensioni, dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), in relazione all'art. 56, ultimo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1981 dal Pretore di Reggio Emilia, iscritta al n. 804 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 89 del 1982.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S.;

udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Reggio Emilia, con ordinanza emessa il 7 ottobre 1981, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 13 d.P.R. 26 aprile 1957 n. 818, nella parte in cui prevede che l'importo dei contributi figurativi che possono essere riconosciuti per i periodi di assenza dal lavoro a causa di malattia o di infortunio sul lavoro sia calcolato sulla base media, arrotondata per eccesso, dei contributi versati o accreditati per i lavoratori agricoli per le singole assicurazioni nell'anno anteriore a ciascun periodo di assenza, in relazione all'art. 56, ultimo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, in base al quale l'Istituto assicuratore computa come versati a favore degli interessati i contributi settimanali determinati sulla media dei contributi effettivamente versati, in riferimento:

  1. agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 37 della legge 4 aprile 1952 n. 218 in quanto il legislatore delegato ha dettato, in materia di contributi figurativi, una disciplina meno favorevole rispetto a quella prevista dalle disposizioni preesistenti che, in base alla legge delega, avrebbe dovuto soltanto riordinare in un testo unico;

  2. all'art. 3 Cost., in quanto determina...

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