Sentenza nº 960 da Constitutional Court (Italy), 06 Ottobre 1988

RelatoreGabriele Pescatore
Data di Resoluzione06 Ottobre 1988
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.960

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (), promosso con ordinanza emessa il 24 febbraio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia-Sezione di Catania-sui ricorsi riuniti proposti da Castrogiovanni Domenica ed altri contro la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed altro, iscritta al n. 639 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47/1a s.s. dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione della Federazione Italiana Panificatori e Pasticceri di Castrogiovanni Domenica ed altri e della Cooperativa Agricola , nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 luglio 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

uditi gli avvocati Maurizio Salari e Walter Prosperetti per la Federazione Italiana Panificatori e Pasticceri e per Castro giovanni Domenica ed altri e Michele Ali e Emilio Romagnoli per la Cooperativa Agricola e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

  1. -Il Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia -Sezione di Catania-solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 31 luglio 1956, n. 1002 (), nella parte in cui prevede che l'autorizzazione all'esercizio di tale attività venga data dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura in considerazione della densità dei panifici esistenti, del volume della produzione nella località dove é stata chiesta l'autorizzazione e del fabbisogno della popolazione locale.

    La norma contrasterebbe: a) con l'art. 3 della Costituzione, perchè risultano assimilate e sottoposte alla medesima disciplina le distinte ipotesi della destinazione della produzione di pane soltanto alla località della sede del panificio e della destinazione anche (o soltanto) fuori di detta località; b) con l'art. 41 della Costituzione, perchè vengono frapposti limiti...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT