Sentenza nº 7 da Constitutional Court (Italy), 19 Gennaio 1987

RelatoreUgo Spagnoli
Data di Resoluzione19 Gennaio 1987
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 7

ANNO 1987

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:

prof. Antonio LA PERGOLA;

Giudici:

prof. Virgilio ANDRIOLI,

prof. Giuseppe FERRARI,

dott. Francesco SAJA,

prof. Giovanni CONSO,

prof. Aldo CORASANITI,

prof. Giuseppe BORZELLINO,

dott. Francesco GRECO,

prof. Gabriele PESCATORE,

avv. Ugo SPAGNOLI,

prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

prof. Antonio BALDASSARRE,

prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 589 del codice penale promossi con tre ordinanze emesse il 7 febbraio e il 7 marzo 1985 dal Tribunale di Frosinone nei procedimenti penali a carico di Ottaviano Rocco, Santi Umberto e Mastrogiacomo Nazzarena iscritte al n. 316 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 160 e 161 del registro ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 226-bis dell'anno 1985 e n. 30, 1a serie speciale, dell'anno 1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

Con tre distinte ordinanze, emesse rispettivamente il 7 febbraio 1985 (n. 316 r.o. 1985) ed il 7 marzo 1985 (nn. 160 e 161 r.o.1986), il Tribunale di Frosinone ha sollevato innanzi a questa Corte questione di legittimità costituzionale dell'art. 589 c.p., in riferimento al "combinato disposto" degli artt. 3, 29 e 30 della Costituzione.

Parere del giudice rimettente, irragionevolmente il legislatore avrebbe previsto un eguale trattamento - sia sotto il profilo della pena, sia sotto quello della procedibilità ex officio - per l'omicidio colposo "fra congiunti" (così l'ordinanza n. 161/1986) ovvero "fra stretti congiunti" (così le ordd. nn. 316/1985 e 160/1986), e per quello "commesso in danno di estranei".

In tutte le predette ordinanze, il giudice a quo rileva, che:

  1. il delitto colposo costituirebbe, nel nostro ordinamento, una "figura eccezionale", e risulterebbe sempre punito in misura più lieve della (eventualmente) corrispondente figura criminosa dolosa;

  2. l'art. 3 della Costituzione farebbe divieto, oltre che di trattare in modo diseguale situazioni eguali, anche di trattare in modo eguale situazioni diverse;

  3. gli artt. 29 e 30 della Costituzione, che riconoscono la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, implicherebbero, tra i soggetti che della famiglia fanno parte, "tutela e protezione che non può non essere diversa da quella di un cittadino nei confronti di un estraneo";

  4. l'art. 590 c.p., "salvo una limitata eccezione", prevederebbe sempre la punibilità a querela di parte dei reati ivi previsti, e non potrebbe dimenticarsi che "le conseguenze di una lesione gravissima possono essere anche peggiori dell'evento letale";

  5. lo stesso art. 649 c.p. distinguerebbe (pur - precisa la sola ord. n. 161/86 - "con la limitazione del requisito della convivenza") fra estranei e congiunti "ai fini della punibilità" dei reati contro il patrimonio, alcuni dei quali, per di più, sanzionati con pene ben più gravi di quelle comminate per l'omicidio colposo (e non potrebbe "disconoscersi che un sintomo della gravità del reato é anche dato dalla misura della pena").

Nella prima di dette ordinanze, dopo aver così motivato in punto di non manifesta infondatezza, si osserva: "le considerazioni esposte rendono non manifestamente infondata la questione relativa al trattamento identico... tra l'omicidio colposo fra stretti congiunti, nel caso di specie marito e moglie, e quello commesso in danno di estranei...". Tale succinta descrizione dei fatti di causa, non é seguita da motivazione espressa in punto di rilevanza.

Nelle altre due ordinanze sono contenuti, quanto alla descrizione dei fatti di causa, passaggi identici a quello già testualmente riportato, con la sola differenza che l'inciso "nel caso di specie marito e moglie" é sostituito, quanto all'ord. n. 160/1986, dall'inciso "nel caso di specie figlio (imputato) e madre (deceduta)"; e quanto all'ord. n. 161/1986, dall'inciso "nella specie zia e nipote ex sorore".

In punto di rilevanza, nell'ord. n. 160/1986 si osserva che "la questione...

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