Sentenza nº 157 da Constitutional Court (Italy), 13 Maggio 1987
Relatore | Virgilio Andrioli |
Data di Resoluzione | 13 Maggio 1987 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 157
ANNO 1987
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente:
prof. Antonio LA PERGOLA;
Giudici:
prof. Virgilio ANDRIOLI,
prof. Giuseppe FERRARI,
dott. Francesco SAJA,
prof. Giovanni CONSO,
prof. Ettore GALLO,
prof. Giuseppe BORZELLINO,
dott. Francesco GRECO,
prof. Renato DELL'ANDRO,
avv. Ugo SPAGNOLI,
prof. Francesco Paolo CASAVOLA,
prof. Antonio BALDASSARRE;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dell'art. 1, n. 22, del d.P.R. 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) promosso con ordinanza emessa il 23 aprile 1980 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Bergonzoni Renato e l'I.N.A.I.L., iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 208 dell'anno 1980;
Visti gli atti di costituzione di Bergonzoni Renato e dell'I.N.A.I.L., nonchÈ l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 18 marzo 1987 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
Uditi l'avv. Franco Agostini per Bergonzoni Renato e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ricorso depositato il 18 febbraio 1980, Renato Bergonzoni, premesso che, caposquadra Vigile del Fuoco addetto al Comando di Bologna, destinato al laboratorio di falegnameria, era addetto al laboratorio in permanenza e quindi con carattere di continuit‡, aveva riportato il 15 maggio 1978, mentre ivi stava manovrando una piallatrice meccanica, un infortunio sul lavoro a seguito del quale gli venivano amputate la falange unguale dito medio e la falange anulare della mano sinistra, ed era stato curato all'I.O.R., che gli era residuata una invalidit‡ permanente di grado da accertarsi nel corso del giudizio, che l'INAIL di Bologna aveva rifiutato la copertura e la prevenzione previste dalla legge contro gli infortuni sul lavoro eccependo che il Bergonzoni era vigile del fuoco e, pertanto, non era soggetto ad obbligo assicurativo ai sensi dell'art. 1 t.u. 30 giugno 1965, n. 1124, ma la eccezione dell'Istituto era infondata e, comunque, le norme, se interpretate nel senso prospettato dall'INAIL, erano da reputarsi in contrasto con l'art. 3 Cost., chiese che l'adito Pretore di Bologna in funzione di giudice del lavoro dichiarasse competere...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA