Ordinanza nº 51 da Constitutional Court (Italy), 12 Marzo 1986

RelatoreEttore Gallo
Data di Resoluzione12 Marzo 1986
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 51

ANNO 1986

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LIVIO PALADIN, Presidente

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO

Prof. RENATO DELL'ANDRO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di ammissibilità del conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Pretore di Pistoia, a seguito dei provvedimenti 12 novembre 1984 e 6 dicembre 1984 del pretore predetto concernenti l'autorizzazione all'abbattimento di alberi di alto fusto nella zona dell'Abetone soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, iscritto al n. 30 del reg. ric. amm. conf.

Udito nella camera di consiglio del 22 gennaio 1986 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione 3 aprile 1985 del Consiglio stesso, con ricorso depositato il 2 maggio 1985 ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Pretore di Pistoia, in relazione ai provvedimenti emessi ex art. 700 c.p.c. il 12 novembre e il 6 dicembre 1984 a seguito dei ricorsi di Zeno Colò e Giancarlo Ciacci,

che nel ricorso si esponeva come, mediante tali decisioni, il Pretore avesse autorizato i ricorrenti, nella loro rispettiva qualità di Presidente della Commissione comunale piste di Abetone e di Presidente del consorzio impianti di risalita "Multipass" di Abetone, ad eseguire - respingendo il contrario ricorso della Provincia di Pistoia - un raccordo sciabile denominato "Val di Luce-Valle del Sestaione" in Comune di Abetone, dettando prescrizioni per le modalità e i tempi di tagli boschivi,

che, dalla motivazione dei provvedimenti sarebbe emerso chiaramente che il Pretore ha posto alla base della sua decisione l'urgente necessità di tutelare la pubblica incolumità, rappresentata dalla vita e dall'incolumità personale di eventuali sciatori che si fossero avventurati nella discesa fuori pista dell'alta Valle del Sestaione in condizioni di assoluta mancanza di sicurezza, anche perché quella traversata si trova al centro di una zona soggetta a cadute di valanghe,

che, pertanto, secondo il ricorrente, le pronunce pretorili, pur interferendo con le competenze della Provincia di Pistoia in materia forestale ed idrogeologica ad essa...

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