Ordinanza nº 26 da Constitutional Court (Italy), 30 Gennaio 1985

RelatoreLivio Paladin
Data di Resoluzione30 Gennaio 1985
EmittenteConstitutional Court (Italy)

ORDINANZA N. 26

ANNO 1985

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 e segg. della legge 27 maggio 1929, n. 810 (Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi e del concordato, sottoscritti in Roma, fra la Santa Sede e l'Italia, l'11 febbraio 1929-VII) promosso con ordinanza emessa il 29 aprile 1977 dal Pretore di Roma in una procedura relativa a lavori edilizi non autorizzati, iscritta al n. 283 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 218 dell'anno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri

udito nella camera di consiglio del 4 dicembre 1984 il Giudice relatore Livio Paladin.

Ritenuto che il Pretore di Roma - con ordinanza emessa il 29 aprile 1977 - ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 e seguenti della legge 27 maggio 1929, n. 810, "nella parte in cui ha dato esecuzione nello Stato all'art. 16 capoverso del Trattato fra Santa Sede e l'Italia, relativamente alla facoltà concessa alla Santa Sede di dare agli immobili, menzionati nel Trattato stesso e negli allegati, l'assetto che creda senza autorizzazione o consensi da parte di autorità governative, provinciali o comunali italiane";

che, infatti, secondo il giudice a quo la disciplina predetta si porrebbe in contrasto con una serie di "principi accolti dalla Costituzione" e sopra ordinati alle stesse norme dei Patti Lateranensi, come quelli sanciti dagli artt. 3, 9, 117 e 128 Cost.: così determinando un "pregiudizio irreversibile per il patrimonio ambientale, naturale, sociale, economico e politico del Paese", una disparità di trattamento quanto al rispetto delle leggi urbanistiche, nonché una lesione dei "poteri conferiti in materia di disciplina del territorio alle regioni ed ai comuni";

e che l'intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri - dopo aver adombrato l'irrilevanza della impugnativa ai fini del giudizio a quo, dati i "principi generali vigenti in tema di non...

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