Sentenza nº 52 da Constitutional Court (Italy), 22 Febbraio 1985

RelatoreGiuseppe Borzellino
Data di Resoluzione22 Febbraio 1985
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 52

ANNO 1985

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO Giudici, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) promossi con le ordinanze emesse il 26 giugno 1979 dal Pretore di Milano, il 27 gennaio 1981 dal Pretore di Torino, il 19 febbraio 1982 dal Pretore di S. Vito al Tagliamento, il 27 settembre 1982 dal Pretore di Brescia, il 13 gennaio 1983 dal Pretore di Bari, il 16 dicembre 1982 dal Tribunale di Cuneo, il 12 gennaio 1983 dal Tribunale di Parma e il 3 aprile 1984 dal Pretore di Vicenza, iscritte al n. 906 del registro ordinanze 1979, al n. 201 del registro ordinanze 1981, ai nn. 274 e 847 del registro ordinanze 1982, ai nn. 410, 474 e 509 del registro ordinanze 1983 e al n. 564 del registro ordinanze 1984, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43 del 1980, n. 186 del 1981, n. 262 del 1982, nn. 108, 267, 288 e 308 del 1983 e n. 238 del 1984.

Visti gli atti di costituzione della soc. Cordani, della soc. Locatelli e di Verzella Virna nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 6 novembre 1984 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi gli avvocati Michele Fiscella per la soc. Cordani, Giovanni Marinangeli per la soc. Locatelli, Luciano Ventura e Luciano Petronio per Verzella Virna e l'Avvocato dello Stato Pier Giorgio Ferri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con otto successive ordinanze, i Pretori di Milano (Ord. n. 906 del 1979), Torino (Ord. n. 201 del 1981), San Vito al Tagliamento (Ord. n. 274 del 1982), e Brescia (Ord. n. 847 del 1982), i Tribunali di Cuneo (Ord. n. 474 del 1983) e Parma (Ord. n. 509 del 1983) e i Pretori di Bari (Ord. n. 410 del 1983) e Vicenza (Ord. n. 564 del 1984) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della l. 2 aprile 1968 n. 482 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private), che nello stabilire quali persone debbono considerarsi invalidi civili precisa che vanno ritenuti tali "coloro che siano affetti da minorazioni fisiche, che ne riducano la capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo" escludendo dal collocamento obbligatorio gli invalidi civili affetti da minorazioni psichiche.

    La questione di legittimità é stata sollevata, in riferimento agli artt. 3, 1, 4, 35 della Costituzione nelle ordinanze dei Pretori di Milano e di Brescia, 3,4 e 38 Cost. nelle ordinanze dei Pretori di Torino e Vicenza e del Tribunale di Cuneo, 3, 4, 35 e 38 Cost. nell'ordinanza dei Pretori di S. Vito al Tagliamento e di Bari, ed al solo art. 3 nell'ordinanza del Tribunale di Parma.

  2. - Tutte le ordinanze muovendo dal presupposto che la l. 2 aprile 1968, n. 482 esclude dal collocamento obbligatorio gli invalidi civili affetti da minorazioni psichiche ritengono che tale esclusione potrebbe comportare una ingiustificata violazione dell'art. 3 della Costituzione.

    Più specificamente, in ordine al profilo del possibile contrasto con l'art. 3 Cost., l'ordinanza del Pretore di San Vito al Tagliamento, dedica ampio spazio alla portata dell'art. 5 della l. n. 482 del 1968 e sostiene che il tenore letterale della norma chiaramente esclude, dal beneficio dell'assunzione obbligatoria, gli invalidi affetti da minorazioni psichiche di qualsiasi natura.

    Né può dubitarsi secondo il giudice a quo che - nonostante le contrarie conclusioni sia di alcuni giudici di merito, sia delle Autorità amministrative, avvalorate da ultimo da una circolare del 14 novembre 1980 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - il menzionato art. 5 non venne affatto esteso ai minorati psichici dalla l. 30 marzo 1971 n. 118 che riguarda i benefici assistenziali in essa previsti, ma non i benefici regolati da leggi diverse, come quella sulle assunzioni obbligatorie.

    Tale interpretazione troverebbe ulteriore conferma nell'art. 8, comma quinto, che nel delineare le competenze della Commissione sanitaria provinciale, afferma che gli accertamenti della minorazione e della causa invalidante e la valutazione della natura e del grado di invalidità degli invalidi civili, affetti da minorazione fisica, sono effettuati dalla Commissione stessa, anche ai fini dell'iscrizione degli interessati nell'elenco di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482. Verrebbe così ribadito che solo le persone affette da minorazioni fisiche godono del diritto all'assunzione obbligatoria. La disparità di trattamento verrebbe così a ledere il fondamentale principio di eguaglianza riconosciuto dall'art. 3 Cost.

    L'argomento interpretativo desumibile dall'art. 8, ultimo citato, viene evidenziato anche dal Pretore di Vicenza nell'ordinanza 3 aprile 1984, nonché dal Pretore di Milano nell'ordinanza 26 giugno 1979, nel senso che la esclusione dal collocamento obbligatorio degli invalidi psichici sarebbe ribadita non solo dall'art. 8, comma quinto, ma anche dall'art. 25 della stessa legge.

    Nel senso che la legge 30 marzo 1971 n. 118 prevederebbe soltanto la corresponsione di somme di danaro ai minorati psichici si esprime anche l'ordinanza del Pretore di Torino 27 gennaio 1981.

    Secondo l'ordinanza del Pretore di Milano 26 giugno 1979, la discriminazione che l'art. 5 della l. 2 aprile 1968, n. 482 pone a danno dei minorati psichici non può giustificarsi per la pericolosità che costoro presenterebbero per sé, per gli altri, nonché per gli impianti, perché a questo scopo basterebbe un'indagine caso per caso come già previsto dall'art. 20 della legge medesima.

    Analoga argomentazione viene svolta nell'ordinanza del Pretore di Torino, 27 gennaio 1981, del Pretore di Brescia, 27...

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