Sentenza nº 127 da Constitutional Court (Italy), 02 Maggio 1985

RelatoreAldo Corasaniti
Data di Resoluzione02 Maggio 1985
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 127

ANNO 1985

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN, Presidente

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO

Dott. ALDO CORASANITI

Prof. GIUSEPPE BORZELLINO

Dott. FRANCESCO GRECO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6, 7, 8 e 9 legge 7 luglio 1901, n. 283 (Sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle preture), nonché degli artt. 1, commi primo, secondo e terzo del R.D.L. 13 agosto 1926, n. 1459 (Norme riguardanti i patrocinatori legali), e dell'art. 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415 (Norme per il patrocinio innanzi alle preture), in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 33, comma quinto, Cost., promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa l'8 febbraio 1980 dal pretore di Salò nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Pelizzari Virgilio e Hofman Victor ed altra iscritta al n. 194 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 138 dell'anno 1980;

2) ordinanza emessa il 13 aprile 1981 dal Tribunale di Pistoia sull'istanza proposta da Casubolo Giuseppe iscritta al n. 476 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 297 dell'anno 1981;

3) ordinanza emessa il 25 giugno 1981 dal Pretore di Padova nel procedimento civile vertente tra Furegon Giuseppe e Vavalle Roberto iscritta al n. 673 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 dell'anno 1982;

4) ordinanza emessa il 28 luglio 1983 dal Tribunale di Pisa sull'istanza proposta da Pantani Andrea iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 dell'anno 1984.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 5 marzo 1985 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

udito l'avvocato dello Stato Carlo Carbone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un procedimento di opposizione all'esecuzione di convalida di sfratto davanti al pretore di Salò, nel quale gli opposti Hofman Victor e Tonolini Matilde si erano costituiti col ministero di un patrocinatore legale abilitato al patrocinio ai sensi dell'art. 7 della l. 7 luglio 1901, n. 283, il pretore, su iniziativa di parte, con ordinanza emessa il 9 febbraio 1980, sollevava questione di legittimità costituzionale degli artt. 6, lett. b), e 7 della legge suindicata - i quali consentono, nei comuni sede soltanto di pretura, l'esercizio del patrocinio davanti al pretore, sia in materia civile che penale: a) ai notai, ai laureati in legge ovvero a chi abbia superato determinati esami di detta facoltà; b) alle persone di incensurata condotta, fornite di licenza liceale o di istituto tecnico o di licenza normale superiore, o del diploma di segretario comunale, o agli ex funzionari di cancelleria o di segreteria presso le autorità giudiziarie, abilitate con decreto del Tribunale adottato in camera di consiglio - per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 33, quinto comma, Cost..

    Premesso che la questione é rilevante, per la sua incidenza sulla ritualità della costituzione in giudizio degli opposti, osserva l'ordinanza che cardini dell'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono: l'iscrizione all'albo professionale (art. 1) ed il possesso della laurea in giurisprudenza (art. 17, n. 4). Nella medesima legge, il patrocinio legale davanti alle preture nel distretto della corte d'appello é previsto, per gli iscritti nel registro speciale dei praticanti, soltanto in rapporto al tirocinio professionale e per un periodo di tempo limitato a quattro anni dalla legge (art. 8).

    Per contro, le disposizioni di cui agli artt. 6, lett. b), e 7 l. n. 283/1901 consentono il patrocinio illimitato, nei comuni sede soltanto di pretura, anche a non laureati (nella specie il patrocinatore era un cancelliere in pensione) con abilitazione concessa dal tribunale con provvedimento amministrativo.

    Ne deriva la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., in quanto l'esercizio della stessa professione, avanti all'organo giudiziario di base, non può essere disciplinato da norme contrastanti fra loro, con l'effetto di porre sullo stesso piano professionisti con titolo di studio diverso; soggetti a regole disciplinari ben determinate gli uni ed estremamente vaghe gli altri...

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