Sentenza nº 81 da Constitutional Court (Italy), 29 Aprile 1982

RelatoreAntonio La Pergola
Data di Resoluzione29 Aprile 1982
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 81

ANNO 1982

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della Convenzione di Varsavia, resa esecutiva in Italia con la legge 19 maggio 1932, n. 841 (Unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale), come modificato dall'art. 11 del Protocollo dell'Aja, reso esecutivo in Italia con la legge 3 dicembre 1962, n. 1832, e dell'art. 943 del codice della navigazione, promosso con ordinanza emessa il 27 dicembre 1978 dal Tribunale di Roma, nel procedimento civile vertente tra Coccia Ugo ed altra e la Soc. Turkish Airlines, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154 del 6 giugno 1979.

Visti l'atto di costituzione di Coccia Ugo e della Soc. Turkish Airlines e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 il Giudice relatore Antonio La Pergola;

uditi l'avv. Guido Rinaldi Baccelli, per Coccia Ugo, l'avv. Carlo Sparri, per la Soc. Turkish Airlines, e l'avvocato dello Stato Renato Carafa, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso del procedimento civile vertente tra Coccia Ugo ed altra e la Società Turkish Airlines, il Tribunale di Roma ha promosso innanzi alla Corte l'eccezione di costituzionalità sollevata dagli attori con riferimento all'art. 22 della Convenzione di Varsavia (per l'unificazione delle regole del traffico aereo internazionale) recepita in Italia con la legge 19 maggio 1932, n. 841, e all'art. 11 del Protocollo dell'Aja, reso esecutivo in Italia con la legge 3 dicembre 1962, n. 1832, in relazione agli artt. 2 e 3 della Costituzione. Il Tribunale ha altresì, sollevato di ufficio, la questione di costituzionalità dell'art. 943 del codice della navigazione, in relazione al medesimo parametro.

    L'ordinanza di rimessone, emessa il 27 dicembre 1978, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 6 giugno 1979, n. 154.

  2. - I coniugi Coccia avevano convenuto avanti al giudice a quo la Società Turkish Airlines per sentirla dichiarare responsabile civile del disastro avvenuto in Turchia il 20 settembre 1976, nel quale é deceduta la loro unica figlia.

    Con riferimento all'eccezione sollevata dalla difesa degli attori, il Tribunale rileva che, mentre le norme da quest'ultima censurate prevedono un limite alla responsabilità e vettore aereo nei confronti del passeggero trasportato, quando tale responsabilità non sia dovuta a dolo o colpa grave, nessuna limitazione é per contro prevista nel settore dei trasporti terrestri e marittimi; inoltre l'art. 22 della Convenzione di Varsavia non terrebbe conto "della diversa capacità di reddito, in dipendenza della diversità delle condizioni economiche e sociali dei passeggeri di un aeromobile". Di qui il prospettato contrasto con l'art. 2 e con l'art. 3 della Costituzione.

    Il Tribunale rileva, peraltro, che il limite previsto dal Protocollo dell'Aja é stato elevato a favore degli USA dall'Accordo di Montreal del 1966 e dal Protocollo di Guatemala del 1971, sottoscritto anche dall'Italia, ma non ancora entrato in vigore, e che in base a tali accordi il vettore rinuncia ad avvalersi dell'esonero dalla responsabilità previsto dall'art. 20 della Convenzione di Varsavia.

    Per i medesimi motivi il giudice a quo solleva di ufficio la questione di costituzionalità dell'art. 943 del codice della navigazione.

  3. - Si costituiscono nel presente giudizio di costituzionalità i coniugi Coccia, la cui difesa rileva che la società convenuta non ha contestato la propria responsabilità, ma ha invocato la limitazione del proprio debito; tale limitazione é fissata nella cifra di cinque milioni e duecentomilalire per passeggero dall'art. 943 c.n. e in duecentocinquantamila franchi francesi oro, costituiti da 65 milligrammi e mezzo di oro, al titolo di 900/1000 di fino, dall'art. 22 della Convenzione di Varsavia, come modificato dall'art. XI del Protocollo dell'Aja.

    La difesa dei coniugi Coccia, nel sollevare la suddetta eccezione di costituzionalità, chiedeva, ai sensi degli artt. 278 e segg. del c.p.c., la condanna della convenuta al pagamento della somma richiesta come risarcimento a titolo di...

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