Sentenza nº 83 da Constitutional Court (Italy), 29 Aprile 1982

RelatoreFrancesco Saja
Data di Resoluzione29 Aprile 1982
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 83

ANNO 1982

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Prof. ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, lett. a e b, 2, 3 e 8 della legge della Regione Lazio 2 luglio 1974, n. 30 (vincoli di inedificabilità) promosso con ordinanza emessa il 14 gennaio 1976 dal Pretore di Minturno, nel procedimento penale a carico di De Luca Vincenzo, iscritta al n. 157 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 85 del 31 marzo 1976.

Visto l'atto di intervento della Regione Lazio;

udito nell'udienza pubblica del 24 febbraio 1982 il Giudice relatore Francesco Saja;

udito l'avv. Guido Cervati, per la Regione Lazio.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento penale a carico di De Luca Vincenzo, imputato di contravvenzione di cui all'art. 41 l. 17 agosto 1942 n. 1150, per avere iniziato la costruzione di un edificio dopo che, ai sensi della l. della Regione Lazio 2 luglio 1974 n. 30, doveva ritenersi decaduta la relativa licenza edilizia, il Pretore di Minturno, con ordinanza 14 gennaio 1976, sollevava questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1 lett. a) e b), 2, 3 e 8 della citata legge, poi prorogata con altra legge regionale 31 dicembre 1974 n. 73, in relazione agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost.

La legge regionale n. 30 del 1974 disponeva, tra l'altro, che nelle zone costiere, marine e lacustri, di determinata ampiezza, e in alcuni comuni con un determinato incremento demografico (art. 1), non potessero eseguirsi nuove costruzioni "fino all'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del piano territoriale di coordinamento regionale o di stralci del medesimo e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 1974" (artt. 2 e 3; il termine venne poi prorogato dalla l. 31 dicembre 1974 n. 73 fino al 31 dicembre 1975). L'art. 8 prevedeva la decadenza delle autorizzazioni a costruire, già rilasciate nelle dette zone.

Il Pretore prospetta il contrasto tra le norme impugnate ed i principi fondamentali espressi nella legislazione statale.

Uno dei principi fondamentali é, ad avviso del Pretore, quello secondo cui le misure previste dalla cit. legge regionale possono essere disposte solo da strumenti urbanistici.

Altro principio fondamentale é, ad avviso del Pretore, quello secondo cui le misure urbanistiche di salvaguardia previste dalla legge statale 3 novembre 1952 n. 1902, poi modificata dalle leggi 21 dicembre 1955 n. 1357, 30 luglio 1959 n. 615, 5 luglio 1966 n. 517, 6 agosto 1967 n. 765 (art. 3) e 19 novembre 1968 n. 1187 - comportano bensì il dovere del Sindaco di non rilasciare licenze edilizie in contrasto col piano adottato, ma non comportano la decadenza delle licenze già rilasciate. Né potrebbero darsi misure di salvaguardia senza un piano...

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