Sentenza nº 240 da Constitutional Court (Italy), 29 Dicembre 1982

Date29 Dicembre 1982
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 240

ANNO 1982

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. LEOPOLDO ELIA, Presidente

Dott. MICHELE ROSSANO

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI

Prof. LIVIO PALADIN

Dott. ARNALDO MACCARONE

Prof ANTONIO LA PERGOLA

Prof. VIRGILIO ANDRIOLI

Prof. GIUSEPPE FERRARI

Dott. FRANCESCO SAJA

Prof. GIOVANNI CONSO

Prof. ETTORE GALLO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797 (Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari) promosso con ordinanza emessa il 2 febbraio 1976 dal Pretore di Bergamo, nel procedimento civile vertente tra la "Compagnia Latina di Assicurazioni" S.p.a. e l'INPS, iscritta al n. 234 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 118 del 5 maggio 1976.

Visti l'atto di costituzione della "Compagnia Latina di Assicurazioni" S.p.a. e dell'INPS e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1982 il Giudice relatore Oronzo Reale;

uditi l'avv. Renato Scognamiglio per la Soc. "Compagnia Latina di Assicurazioni", l'avv. Leonardo Lironcurti per l'INPS e l'avvocato dello Stato Carlo Salimei, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento civile di opposizione ad ingiunzione per pagamento di differenze contributive e relative sanzioni civili, promosso da Luciano Perticucci, quale agente generale della Compagnia di Assicurazioni Latina, nei confronti dell'INPS e concernente il mancato versamento dei contributi previdenziali relativi agli assegni familiari nei confronti dell'impiegata Ermenegilda Facoetti, assente per maternità dal 1 luglio 1971 al 14 aprile 1972, il pretore di Bergamo sollevava questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 73 del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, in relazione agli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione.

Il giudice a quo, partendo dall'esame della normativa concernente la materia, osservava che, a norma dell'art. 27 del citato d.P.R. n. 797 del 1955, il datore di lavoro é tenuto a versare i contributi previdenziali allorché corrisponde effettivamente la retribuzione, mentre a ciò non é tenuto ove non paghi al lavoratore alcuna mercede, sul cui ammontare va peraltro calcolata la base imponibile. Tale disciplina é però derogata dal citato art. 73, contenuto nel titolo III relativo al credito, l'assicurazione ed i servizi tributari appaltati; tale ultima norma prevede infatti che la contribuzione previdenziale CUAF sia dovuta per tutto il periodo per cui perdura il rapporto di lavoro, anche dove gli emolumenti non debbano o debbano solo in parte (come nel caso di specie) essere corrisposti al lavoratore e detta altresì norme circa l'ammontare dei contributi da versare, che vanno calcolati sulla base della retribuzione intera.

Ad avviso del pretore di Bergamo, questa norma ingenera una irrazionale disparità di trattamento tra la disciplina generale e quella riservata alle categorie contemplate nell'art. 73; egli prospetta pertanto il dubbio che la norma de qua contrasti con l'art. 3 della Costituzione per...

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