Sentenza nº 55 da Constitutional Court (Italy), 07 Aprile 1981
Relatore | Virgilio Andrioli |
Data di Resoluzione | 07 Aprile 1981 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 55
ANNO 1981
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente
Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Dott. MICHELE ROSSANO
Prof. LEOPOLDO ELIA
Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN
Avv. ORONZO REALE
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI
Avv. ALBERTO MALAGUGINI
Prof. LIVIO PALADIN
Dott. ARNALDO MACCARONE
Prof. ANTONIO LA PERGOLA
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI
Prof. GIUSEPPE FERRARI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (t.u. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 30 aprile 1979 dal Pretore di Genova, nel procedimento civile vertente tra Rossini Liliana e l'INAIL, iscritta al n. 524 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 12 settembre 1979.
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL;
udito nell'udienza pubblica del 21 gennaio 1981 il Giudice relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avv. Carlo Graziani per l'INAIL.
Ritenuto in fatto
Rossini Liliana, dipendente della ditta Gadolla e Luglio s.a.s., mentre attendeva alle sue mansioni di cassiera presso il "Cinema Lido", venne aggredita, verso le 22,50 del 19 febbraio 1977, da due malviventi che la colpivano con manganellate alla testa e ferita a un braccio con un colpo di rivoltella da parte di uno dei due, e ciò al fine di impadronirsi dell'incasso giornaliero.
Ciò esposto, la Rossini, alla quale, rimasta in temporanea sino al 26 settembre 1977, residuavano postumi invalidanti nella misura dell'80 %, chiese, con ricorso del 19 settembre 1978, al Pretore di Genova che dichiarasse spettarle il trattamento previdenziale, negatole dall'INAIL, e in via subordinata e/o alternativa che fosse la datrice di lavoro, del pari chiamata in giudizio, condannata a suo favore al risarcimento dei danni.
Con ordinanza 30 aprile 1979, debitamente comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.251 del 12 settembre 1979 e iscritta al n. 524 R.O. 1979, l'adito Pretore, dopo aver disposto consulenza tecnica e acquisito documenti, ha dichiarato rilevante e giudicato non manifestamente infondata la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., degli artt. 1 e 4 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per il primo dei quali l'assicurazione è obbligatoria, seppure non soccorrano gli estremi delle ipotesi descritte nei commi...
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