Sentenza nº 108 da Constitutional Court (Italy), 09 Giugno 1977

RelatoreLeopoldo Elia
Data di Resoluzione09 Giugno 1977
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 108

ANNO 1977

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. PAOLO ROSSI, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO

Prof. LEOPOLDO ELIA

Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN

Avv. ORONZO REALE

Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI

Avv. ALBERTO MALAGUGINI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 3 maggio 1956, n. 392 (Assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi), promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1974 dal pretore di Asti, nel procedimento civile vertente tra Amerio Pasquale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 457 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975.

Visto l'atto di costituzione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 febbraio 1977 il Giudice relatore Leopoldo Elia;

uditi l'avv. Gianni Romoli, per l'INPS, e il sostituto avvocato generale dello Stato Carlo Bafile, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Amerio Pasquale, con ricorso presentato al pretore di Asti, premesso che, in conseguenza del lavoro prestato nel periodo 1 maggio 1964-31 dicembre 1970 alle dipendenze della Parrocchia di S. Damiano nella sua qualità di sacerdote, era divenuto titolare di una posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale previdenza sociale, che tuttavia il medesimo Istituto aveva provveduto ad annullare la sua posizione negando potesse qualificarsi lavoro subordinato il rapporto di cui si é detto a causa dello status di religioso del prestatore d'opera e che pertanto era stata anche revocata l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, chiedeva si dichiarasse soggetto all'obbligo di assicurazione sociale tale rapporto e dunque valida a tutti gli effetti di legge la sua posizione assicurativa presso l'I.N.P.S., la contribuzione obbligatoria effettuata e la prosecuzione volontaria.

    L'Istituto nazionale previdenza sociale si costituiva chiedendo il rigetto della domanda.

    Rilevava che l'articolo unico della legge 3 maggio 1956, n. 392 recante "Per l'assicurazione obbligatoria di invalidità, vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attività di lavoro presso terzi" prevede l'obbligo assicurativo per i religiosi solo in quanto prestino attività lavorativa alle dipendenze di soggetti giuridici diversi dagli enti ecclesiastici, associazioni, case religiose di cui all'art. 29 lett. a) e b) del Concordato; nella fattispecie appunto l'Amerio aveva prestato attività alle dipendenze di una parrocchia e dunque di ente ecclesiastico ricompreso fra quelli previsti dal detto art. 29 lett. a) del Concordato.

    Il pretore di Asti, con ordinanza emessa all'udienza del 4 maggio 1974, su conforme eccezione del ricorrente, proponeva due questioni di legittimità costituzionale relative entrambe all'articolo unico della legge 3 maggio t956, n. 392, per contrasto con l'art. 3 e con l'art. 38 della Costituzione.

    Riteneva le questioni rilevanti dato che, in presenza di tale norma, non sarebbe possibile neppure dare ingresso alle prove concernenti il rapporto interrotto fra l'Amerio e la Parrocchia di S. Damiano.

    Riteneva inoltre non manifestamente infondata la questione relativa al contrasto fra l'articolo unico della legge n. 392 del 1956 e l'art. 38 Cost., essendo il diritto alla tutela previdenziale riconosciuto a tutti coloro che prestano attività lavorativa a prescindere dal contenuto e dalla natura di questa. Una esclusione da siffatta tutela potrebbe concepirsi per il sacerdote che é titolare di un beneficio ecclesiastico, data la sua particolare posizione, non anche per il sacerdote (sia esso appartenente al clero secolare o sia un religioso) che di tale beneficio non é titolare, pur quando presti la sua opera in favore di ente ecclesiastico, associazione, casa religiosa prevista dal Concordato. La tutela previdenziale dello Stato nei confronti del religioso, d'altra parte, non violerebbe la sovranità della Chiesa, dato che non interferirebbe con il contenuto ecclesiale dell'attività svolta.

    Riteneva, infine, non manifestamente infondata la questione relativa al contrasto fra detta norma e l'art. 3 Cost. dato che, alla stregua dell'art. 3 r.d. 28 agosto 1924, n. 1422, così come interpretato in...

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