Sentenza nº 134 da Constitutional Court (Italy), 26 Maggio 1976

RelatoreLuigi Oggioni
Data di Resoluzione26 Maggio 1976
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 134

ANNO 1976

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. PAOLO ROSSI, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO

Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 596, quarto comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 16 aprile 1973 dal pretore di Maddaloni nel procedimento di esecuzione penale nei confronti di Cioffi Ferdinando, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 167 del 26 giugno 1974.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 7 aprile 1976 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza del 16 aprile 1973 il pretore di Maddaloni, nel procedimento di revoca della grazia condizionata concessa a Cioffi Ferdinando, il quale non aveva provveduto al versamento di L. 30.000 alla Cassa delle ammende entro il termine indicato nel provvedimento di concessione del beneficio, ha sollevato questione di legittimità in relazione agli artt. 3 e 87 della Costituzione, dell'art. 596, terzo capoverso, c.p.p., che appunto prevede la revoca della grazia nel caso di mancata verificazione delle condizioni ivi stabilite.

Al riguardo, il pretore osserva, anzitutto, che la norma impugnata non consentirebbe accertamenti circa l'effettiva capacità economica del graziato in relazione all'obbligo di pagamento impostogli e porrebbe così, in contrasto con l'art. 3 Cost., una discriminazione per motivi economici a danno dei soggetti meno abbienti, rendendo in definitiva frustraneo il beneficio per il condannato povero che lo ha ottenuto. (Nel caso, il graziato assumeva di versare in stato di indigenza, perché disoccupato con famiglia composta dalla moglie con nove figli a carico).

Inoltre, prosegue il pretore, la norma impugnata, contrasterebbe con l'art. 87 Cost. perché l'istituto stesso della grazia condizionata oltrepasserebbe i limiti della facoltà attribuita al Presidente della Repubblica, che non comporterebbe la possibilità di sottoporre la grazia a condizioni, le quali, in sostanza, costituirebbero una forma di revoca del beneficio, per sua natura irrevocabile.

L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, é stata pubblicata sulla...

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