Sentenza nº 59 da Constitutional Court (Italy), 12 Marzo 1975
Relatore | Nicola Reale |
Data di Resoluzione | 12 Marzo 1975 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 59
ANNO 1975
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. LUIGI OGGIONI
Avv. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI
Avv. LEONETTO AMADEI
Dott. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI
Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale siciliana 16 maggio 1972, n. 30 (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1972 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso della società Magazzini STANDA contro la Regione siciliana, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973.
Visti gli atti d'intervento del Presidente della Regione siciliana e di costituzione della società Magazzini STANDA;
udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice relatore Nicola Reale;
uditi l'avv. Umberto Coronas, per la società Magazzini STANDA, e l'avv. Vittorio ottaviano, per il Presidente della Regione siciliana.
Ritenuto in fatto
-
- Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in un giudizio promosso dalla s.p.a. STANDA ed avente ad oggetto la impugnazione del decreto 18 maggio 1972, n. 270 di quell'Assessore per l'industria e commercio, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, sull'orario dei negozi e degli esercizi di vendita a dettaglio: norma in esecuzione della quale risulta emanato il decreto assessoriale sopra menzionato.
Pur dandosi atto che la questione é stata già esaminata e risolta nel senso della infondatezza da questa Corte con la sentenza n. 76 del 1972, nell'ordinanza si prospetta nuovamente il dubbio che le differenze nell'organizzazione di vendita dei grandi magazzini e dei negozi misti non siano tali da giustificare le disparità di trattamento in ordine all'orario infrasettimanale, poste nella disposizione impugnata.
-
- In giudizio si sono costituiti il Presidente della Regione siciliana e la s.p.a. Magazzini STANDA.
Secondo la difesa della Regione la questione dovrebbe essere dichiarata non fondata poiché tra i grandi magazzini e gli altri esercizi misti esisterebbero obbiettive e non trascurabili disparità che ben giustificherebbero la differente regolamentazione.
L'esattezza di tale assunto é contestata dalla difesa della ricorrente la quale osserva, a sua volta, a sostegno della fondatezza della questione, che, quanto meno nei magazzini da essa gestiti, lo stesso personale può essere...
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