Sentenza nº 59 da Constitutional Court (Italy), 12 Marzo 1975

RelatoreNicola Reale
Data di Resoluzione12 Marzo 1975
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 59

ANNO 1975

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI

Dott. MICHELE ROSSANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale siciliana 16 maggio 1972, n. 30 (Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio), promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1972 dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sul ricorso della società Magazzini STANDA contro la Regione siciliana, iscritta al n. 85 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 112 del 2 maggio 1973.

Visti gli atti d'intervento del Presidente della Regione siciliana e di costituzione della società Magazzini STANDA;

udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1975 il Giudice relatore Nicola Reale;

uditi l'avv. Umberto Coronas, per la società Magazzini STANDA, e l'avv. Vittorio ottaviano, per il Presidente della Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

  1. - Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, in un giudizio promosso dalla s.p.a. STANDA ed avente ad oggetto la impugnazione del decreto 18 maggio 1972, n. 270 di quell'Assessore per l'industria e commercio, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma secondo, della legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, sull'orario dei negozi e degli esercizi di vendita a dettaglio: norma in esecuzione della quale risulta emanato il decreto assessoriale sopra menzionato.

    Pur dandosi atto che la questione é stata già esaminata e risolta nel senso della infondatezza da questa Corte con la sentenza n. 76 del 1972, nell'ordinanza si prospetta nuovamente il dubbio che le differenze nell'organizzazione di vendita dei grandi magazzini e dei negozi misti non siano tali da giustificare le disparità di trattamento in ordine all'orario infrasettimanale, poste nella disposizione impugnata.

  2. - In giudizio si sono costituiti il Presidente della Regione siciliana e la s.p.a. Magazzini STANDA.

    Secondo la difesa della Regione la questione dovrebbe essere dichiarata non fondata poiché tra i grandi magazzini e gli altri esercizi misti esisterebbero obbiettive e non trascurabili disparità che ben giustificherebbero la differente regolamentazione.

    L'esattezza di tale assunto é contestata dalla difesa della ricorrente la quale osserva, a sua volta, a sostegno della fondatezza della questione, che, quanto meno nei magazzini da essa gestiti, lo stesso personale può essere...

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