Sentenza nº 54 da Constitutional Court (Italy), 06 Marzo 1974

RelatoreEdoardo Volterra
Data di Resoluzione06 Marzo 1974
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 54

ANNO 1974

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. GIUSEPPE VERZì

Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 19 e 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 novembre 1970 dal pretore di Milano nella causa di lavoro tra il Sindacato italiano autonomo lavoratori telefonici di prima categoria e la SIP, iscritta al n. 42 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971;

2) ordinanza emessa il 7 luglio 1971 dal pretore di Pompei nella causa di lavoro vertente tra Gallo Alfonso, nella qualità di segretario provinciale della FILLEA - CGIL, e Palomba Francesco, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971;

3) ordinanza emessa il 4 agosto 1971 dal pretore di Roma nella causa di lavoro vertente tra la Confederazione d'Intesa sindacale tra ingegneri e architetti e la società Selenia, iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1971;

4) ordinanza emessa il 4 ottobre 1971 dal pretore di Bressanone nella causa di lavoro vertente tra il Sindacato autonomo alto - atesino e la ditta Gruenig, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1972;

5) ordinanza emessa il 20 settembre 1971 dal pretore di Padova in due cause di lavoro vertenti tra il Sindacato autonomo SALTAE e l'Hotel Universal, l'Hotel Trieste ed altri alberghi di Abano Terme, iscritte ai nn. 453 e 454 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23 del 26 gennaio 1972;

6) ordinanza emessa l'8 ottobre 1971 dal pretore di Torino nella causa di lavoro vertente tra la Federazione autonoma italiana sindacati autoferrotranvieri e l'Azienda tranvie municipali di Torino, iscritta al n. 480 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37 del 9 febbraio 1972;

7) ordinanza emessa il 17 febbraio 1972 dal tribunale di Pavia nella causa di lavoro vertente tra la società Korting italiana e Formisano Michele ed altri, iscritta al n. 96 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 26 aprile 1972;

8) ordinanza emessa il 26 febbraio 1972 dal pretore di Torino nella causa di lavoro vertente tra l'Unione provinciale del lavoro della CISNAL, il Sindacato provinciale autoferrotranvieri aderente alla CISNAL e l'Azienda tranvie municipali di Torino, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 180 del 12 luglio 1972;

9) ordinanza emessa il 22 luglio 1972 dal pretore di Trinitapoli nella causa di lavoro vertente tra la Camera del lavoro provinciale di Foggia ed altri e l'Azienda agricola "De Martino Norante Luciano e Giulio", iscritta al n. 407 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del 21 febbraio 1973;

10) ordinanza emessa il 10 novembre 1972 dal pretore di Oristano nella causa di lavoro vertente tra Sanna Antonio e la società Ondulor, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 del 28 marzo 1973;

11) ordinanza emessa il 21 febbraio 1973 dal tribunale di Milano nella causa di lavoro vertente tra le società Riunione Adriatica di Sicurtà e Assicuratrice Italiana, con l'intervento dell'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici, e l'ASSI.R.A.S. - Associazione italiana tra assicuratori per un rinnovamento di azione sindacale -, iscritta al n. 255 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 205 dell'8 agosto 1973.

Visti gli atti di costituzione di Formisano Michele ed altri, dell'Azienda agricola "De Martino" e dell'ASSI.R.A.S., e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 18 dicembre 1973 il Giudice relatore Edoardo Volterra;

uditi l'avv. Giovanni Cassandro, per l'Azienda agricola "De Martino", l'avv. Maria Luisa Zavattaro Ardizzi, per l'ASSI.R.A.S., ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso del procedimento vertente tra il FUNTEL (Sindacato italiano autonomo lavoratori telefonici di I categoria) e la SIP ed avente ad oggetto la mancata concessione dei permessi nonché la denegata messa a disposizione dei locali di cui agli artt. 23 e 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il pretore di Milano, con ordinanza emessa il 14 novembre 1970, dopo aver rilevato che la resistente poneva a giustificazione della sua posizione la circostanza che il FUNTEL non rientrava nelle "confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale" (essendo pacifico che non rientrasse tra i firmatari dei contratti di lavoro applicati nella unità produttiva SIP di Milano) ai sensi della lett. a dell'art. 19 legge 20 maggio 1970, n. 300, sollevava questione di legittimità costituzionale della medesima lett. a del predetto art. 19, in riferimento all'art. 39 della Costituzione.

    Il giudice a quo ha osservato che lo Statuto dei lavoratori, nella lettera a dell'art. 19, attribuisce la possibilità di costituire rappresentanze sindacali aziendali soltanto alle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Secondo il pretore, questa disposizione non può non essere intesa nel senso che soltanto le associazioni già esistenti e con maggior seguito tra i lavoratori possano usufruire dei diritti conferiti con lo Statuto stesso (artt. 19, 23,27).

    Questa interpretazione sancirebbe una posizione di assoluta preminenza per le centrali sindacali più forti, costituendo in loro favore una situazione di monopolio rappresentativo. Essa non consentirebbe a gruppi sindacali "in fusione" di godere dei diritti riconosciuti a quelli già costituiti, "confinandoli in un ghetto dal quale é difficile possano uscire, tenuto conto delle minori possibilità di proselitismo e di azione all'interno delle unità produttive loro concesso".

    Una situazione del genere, oltreché in contrasto con la Costituzione, sarebbe anche priva di realismo in quanto tenderebbe a bloccare il processo di associazione sindacale intorno ad alcune organizzazioni esistenti, laddove la natura fluida e multiforme dell'attività stessa, per la sua essenza, si sottrarrebbe continuamente agli schemi precostituiti, superandoli nella ricerca di forme nuove per contenuto, strumenti di lotta, ricerca del consenso ed identificazione degli obiettivi.

  2. - L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale. é intervenuto dinanzi alla Corte costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

    L'Avvocatura deduce la infondatezza della proposta questione: la piena libertà di organizzazione sindacale, proclamata dal primo comma dell'art. 39 Cost., sarebbe assicurata dal titolo II della stessa legge n. 300 del 1970 e particolarmente dall'art. 14, per il quale il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, é garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro. La sola limitazione del principio così affermato sarebbe costituita dall'art. 17 che fa divieto ai datori di lavoro di costituire o sostenere sindacati di comodo: ma é troppo evidente che con esso non si é violata la libertà di organizzazione sindacale intendendosi invece assicurare il sostanziale esercizio di tale diritto di libertà.

    La norma impugnata non costituirebbe un limite all'esercizio della libertà di organizzazione sindacale assicurata dall'art. 14; essa, come risulterebbe dalla sua collocazione e formulazione letterale e come fu precisato dal Ministro del lavoro in sede di dibattito parlamentare, non escluderebbe il diritto dei lavoratori di costituire altri tipi di organizzazioni sindacali rappresentative, elaborate sulla base di modelli diversi da quello indicato dall'art. 19, limitandosi a disporre che alcune agevolazioni previste dal titolo III della legge siano applicabili non a tutte le organizzazioni sindacali comunque costituite nell'ambito della azienda, ma ad alcune soltanto di quelle organizzazioni, scelte dal legislatore in considerazione della loro rappresentatività, anche extraziendale.

    Simile scelta resterebbe giustificata (in riferimento all'art. 3 Cost.) da un duplice ordine di ragioni.

    Da un lato occorreva evitare il verificarsi di situazioni abnormi: al fine di godere di permessi retribuiti sarebbe stato agevole costituire sindacati inconsistenti, che non avrebbero avuto le caratteristiche dei sindacati di comodo del datore di lavoro di cui all'art. 17, ma quella, insolita, dei sindacati di comodo di alcuni dirigenti autodesignati al fine di godere di particolari benefici. Il che non avrebbe favorito, ma anzi avrebbe ostacolato, l'efficace esercizio dell'attività sindacale nell'azienda.

    D'altra parte ragioni di equilibrio richiedevano che gli obblighi giuridici imposti al datore di lavoro dal titolo III della legge fossero giustificati dalla reale forza ed efficienza sindacale delle organizzazioni a vantaggio delle quali detti obblighi sono stabiliti.

    Il criterio utilizzato dal legislatore per operare la scelta in parola sarebbe in tutto ragionevole...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT