Sentenza nº 121 da Constitutional Court (Italy), 08 Maggio 1974

RelatoreGiulio Gionfrida
Data di Resoluzione08 Maggio 1974
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 121

ANNO 1974

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente

Dott. GIUSEPPE VERZì

Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI

Avv. LEONETTO AMADEI

Dott. GIULIO GIONFRIDA

Prof. EDOARDO VOLTERRA

Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 260 e 279 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1972 dal giudice tutelare presso la pretura di Asti nel procedimento di nomina di tutore per il minore Deremi Maurizio, iscritta al n. 404 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35 del 7 febbraio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice relatore Giulio Gionfrida.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento di nomina di tutore per il minore Maurizio Deremi (già Olivero), dichiarato figlio di ignoti ("a seguito di annotazione sui registri di stato civile della sentenza di disconoscimento di paternità ottenuta da Francesco Olivero e della cancellazione del nome della madre naturale Angela Palladino, per la natura adulterina del rapporto di filiazione") - il giudice tutelare presso la pretura di Asti, con ordinanza 7 ottobre 1972 - richiamata in premessa la giurisprudenza della Corte costituzionale circa la possibilità di sollevare questioni di legittimità anche nel corso di procedimenti di volontaria giurisdizione - ha di ufficio prospettato il dubbio di costituzionalità degli artt. 279 e 260 cod. civ., in riferimento all'art. 30, comma primo, della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, sussisterebbe, invero, innanzitutto, contrasto tra l'art. 279 cod. civ. e l'art. 30 Costituzione, in quanto la norma del codice civile prevede a carico dei genitori adulterini il solo obbligo alimentare, laddove il precetto costituzionale indicato, nei confronti dei "figli nati fuori dal matrimonio", postula in ogni caso, senza distinguere secondo che siano o non riconoscibili, il più ampio "dovere di mantenere, educare ed istruire".

D'altra parte, l'imposizione di tale "dovere" (anche) al genitore adulterino - risolvendosi, secondo l'ordinanza, nell'attribuzione al genitore medesimo del potere funzionale corrispondente, e, quindi, della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT