Sentenza nº 65 da Constitutional Court (Italy), 23 Maggio 1973
Relatore | Leonetto Amadei |
Data di Resoluzione | 23 Maggio 1973 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 65
ANNO 1973
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI
Avv. LEONETTO AMADEI
Prof. GIULIO GIONFRIDA
Prof. EDOARDO VOLTERRA
Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 21, 26, 31 e 34 del r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328, modificato dal r.d.l. 2 dicembre 1923, n. 2682, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, contenente disposizioni per la formazione degli orari e dei turni di servizio del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 dicembre 1970 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra Pompa Mario, Aratore Felice ed altri e l'Azienda trasporti municipalizzati di Milano, iscritta al n. 247 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 21 luglio 1971;
2) ordinanze emesse il 31 maggio 1971 dalla Corte d'appello di Genova nei procedimenti civili vertenti tra Marengo Alfredo, Stoppa Angelo e l'Azienda municipalizzata trasporti di Genova, iscritte ai nn. 394 e 395 del registro ordinanze 1971 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 1 dicembre 1971 e n. 311 del 9 dicembre 1971.
Visti gli atti di costituzione di Aratore Felice e dell'Azienda trasporti municipalizzati di Milano;
udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1973 il Giudice relatore Leonetto Amadei;
uditi l'avv. Filippo Lubrano, per Felice Aratore, e l'avv. Salvatore Villari, per l'Azienda trasporti municipalizzati di Milano.
Ritenuto in fatto
-
- Con atto di citazione in data 10 luglio 1970, Pompa Mario ed altri, tutti dipendenti dall'Azienda trasporti municipalizzati di Milano, con mansioni di bigliettai e conducenti, convenivano in giudizio, davanti al tribunale di Milano, la azienda stessa, assumendo:
-
di aver prestato e di prestare la propria opera per sette giorni consecutivi, usufruendo del riposo settimanale solo all'ottavo giorno;
-
di aver percepito e di percepire la retribuzione per il settimo giorno di lavoro con paga ordinaria, anziché straordinaria.
-
di essere, pertanto, creditori della maggiorazione prevista dagli accordi collettivi per le ore di lavoro prestate nel settimo giorno, da considerarsi festivo a tutti gli effetti giuridici;
In base all'assunto, le parti chiedevano al tribunale - previo riconoscimento che le prestazioni dell'attività lavorativa per sette giorni consecutivi comportavano e comportano per l'A.T.M. l'obbligo di retribuire le ore compiute al settimo giorno di lavoro con le maggiorazioni previste dall'art. 3 dell'accordo nazionale 3 dicembre 1958 - la condanna della azienda al pagamento delle indicate spettanze.
Nel corso della trattazione della causa, il difensore delle parti attrici eccepiva la illegittimità costituzionale degli articoli 21, 26, 31, 34 delle disposizioni generali annesse al r.d.l. 19 ottobre 1923, n. 2328, in quanto in contrasto con l'art. 36, terzo comma, della Costituzione per il riflesso esercitato su tali disposizioni di legge dalla sentenza 15 dicembre 1967, n. 150, della Corte costituzionale, con la quale veniva...
-
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA