Sentenza nº 24 da Constitutional Court (Italy), 17 Febbraio 1972

RelatoreAngelo De Marco
Data di Resoluzione17 Febbraio 1972
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 24

ANNO 1972

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Dott. GIUSEPPE VERZÏ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimit‡ costituzionale dell'art. 22 del decreto legge 24 giugno 1961, n. 510 (modificazioni al regime fiscale degli olii di semi), convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 769, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 gennaio 1970 dal tribunale di Novara nel procedimento penale a carico di Prino Carmelo e Bandi Francesco, iscritta al n. 72 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 82 del 1 aprile 1970;

2) ordinanza emessa il 30 ottobre 1970 dal tribunale di Rovereto nel procedimento penale a carico di Gandolfi Bruno ed altri, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 49 del 24 febbraio 1971.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1971 il Giudice relatore Angelo De Marco;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Tali Carmelo Prino e Francesco Bandi, rispettivamente presidente e direttore pro-tempore del Consorzio agrario provinciale di Novara, venivano rinviati a giudizio davanti al tribunale di quella citt‡, per rispondere del reato di cui agli artt. 8 e 17 del d.l. 24 giugno 1961, n. 510, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 769, per avere posto in circolazione oli di semi commestibili in quantitativi superiori a kg. 50 senza l'obbligatoria bolletta di legittimazione, reato punibile con la sola multa e non comportante nÈ evasione di tributi, nÈ multa proporzionale e, come tale, non definibile in via amministrativa, in base all'art. 22 del d.l. n. 510 del 1961, secondo l'interpretazione data a tale norma dal Ministero delle finanze.

    Il tribunale investito del relativo procedimento, accogliendo analoga richiesta del patrocinio degli imputati, con ordinanza in data 20 gennaio 1970, dichiarava rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimit‡ costituzionale del citato art. 22 del d.l. n. 510 del 1961, in riferimento agli artt. 3, 101, 108, secondo comma, e 113, primo comma, della Costituzione.

    In ordine alla rilevanza manca qualsiasi motivazione.

    La non manifesta infondatezza È, sostanzialmente, cosÏ motivata:

    1. la potest‡ di ammettere discrezionalmente alla oblazione gli imputati per delitti puniti con la sola pena della multa, conferita all'Intendente di finanza dall'art. 22 del d.l. n. 510 del 1961, implica l'esercizio di funzioni giurisdizionali, affidate ad un organo amministrativo, che non offre le garanzie di indipendenza e di imparzialit‡ proprie del giudice e, quindi, È in contrasto con gli artt. 101 e 108, secondo comma, della...

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