Sentenza nº 114 da Constitutional Court (Italy), 27 Giugno 1972

RelatoreLuigi Oggioni
Data di Resoluzione27 Giugno 1972
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 114

ANNO 1972

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, secondo, terzo e quarto comma, del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436 (disciplina dei contratti di compra-vendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510, promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1970 dal pretore di Recanati nel procedimento civile vertente tra la Società commerciale finanziaria di Milano e Rossini Franco, iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 22 luglio 1970.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e di costituzione della Società commerciale finanziaria;

udito nell'udienza pubblica del 26 aprile 1972 il Giudice relatore Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Carlo Napolitano, per la Società commerciale finanziaria, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

A seguito di vendita di un autoveicolo, effettuata dalla Società commerciale finanziaria di Milano a Rossini Franco di Recanati per il prezzo di lire 1.420.000, il Rossini, a garanzia del pagamento del prezzo pattuito, rilasciava alla società 29 effetti cambiari, di cui due, per l'importo di lire 840.668, rimasti insoluti e protestati. Stante il privilegio legale sull'autoveicolo e la debita iscrizione presso il pubblico registro automobilistico ai sensi dell'art. 2 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, convertito in legge 19 febbraio 1928, n. 510, la società chiedeva al pretore di Recanati, in base all'art. 7 della legge ora citata, l'emissione di decreto con l'ordine di sequestro dell'autoveicolo, la nomina del custode e la indicazione delle modalità e del giorno della vendita.

Il pretore, con ordinanza 31 marzo 1970, sollevava di ufficio questione di legittimità costituzionale del predetto articolo 7, commi secondo, terzo e quarto, in relazione agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.

Con l'ordinanza ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità del secondo comma citato, affermando che il principio di eguaglianza e la garanzia di difesa sarebbero violati in quanto:

1) l'immediato sequestro e la vendita, con decadenza dal beneficio del termine, sarebbero disposti indipendentemente dalla gravità della inadempienza e dallo stato di insolvenza del debitore stesso. Ciò in difformità da quanto disposto, in generale, per le obbligazioni dell'art. 1186 del codice civile;

2) l'esclusione di qualsiasi termine dilatorio fra il sequestro e la vendita, non consentirebbe una reale possibilità di difesa contro l'espropriazione, che seguirebbe immediatamente alla prima notizia che il debitore ha della procedura con la notifica del sequestro;

3) verrebbe negata al debitore la possibilità di interloquire in ordine alle modalità di vendita dell'autoveicolo sequestrato, a differenza di quanto avverrebbe nelle altre forme di esproprio previste dal codice di procedura civile e particolarmente a norma degli artt. 529 e seguenti e 569 e seguenti.

Per quanto riguarda il terzo comma, e, implicitamente, il quarto, il pretore osserva che il termine di 10 giorni sarebbe incongruo e sostanzialmente lesivo della garanzia di difesa, perché notevolmente inferiore a quelli stabiliti dall'art. 641 c.p.c. per l'ordinario procedimento d'ingiunzione, e certamente inadeguato a garantire all'interessato la predisposizione di un'efficace difesa.

L'ordinanza, debitamente notificata, e comunicata, é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 22 luglio 1970. Nel presente giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha depositato tempestivamente le proprie deduzioni.

L'Avvocatura rileva, preliminarmente, che nella motivazione dell'ordinanza si fa riferimento, per l'impugnativa, ai commi secondo e terzo del citato art. 7, mentre...

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