Sentenza nº 121 da Constitutional Court (Italy), 06 Luglio 1972

RelatoreVincenzo Michele Trimarchi
Data di Resoluzione06 Luglio 1972
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 121

ANNO 1972

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante norme sui licenziamenti individuali, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1 agosto 1970 dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra Gualtieri Ignazio Cesare e la società Sperry Rand Italia, iscritta al n. 54 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 7 aprile 1971;

2) ordinanza emessa il 9 luglio 1971 dal pretore di Marano di Napoli nel procedimento civile vertente tra Cirrincione Giuseppe e la società General Instrument Europe, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971;

3) ordinanza emessa il 31 agosto 1971 dal pretore di Reggio Calabria nel procedimento civile vertente tra Malinconico Anna e la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani ed altri, iscritta al n. 429 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971.

Visti gli atti di costituzione di Gualtieri Ignazio Cesare e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 maggio 1972 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi;

uditi gli avvocati Vincenzo Mazzei e Valente Simi, per il Gualtieri, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Tarin, per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel procedimento civile vertente tra l'ing. Ignazio Cesare Gualtieri e la S.p.a. Sperry Rand Italia, il pretore di Milano, con ordinanza del 1 agosto 1970, in parziale accoglimento dell'eccezione sollevata dall'attore, considerava rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966, n. 604, contenente norme sui licenziamenti individuali, nella parte in cui non comprende fra i destinatari di dette norme i prestatori di lavoro subordinato che rivestono la qualifica di dirigenti.

    Riteneva, anzitutto, che il giudizio non poteva essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione. E ciò in quanto non era controverso che l'attore avesse prestato la propria opera in qualità di dirigente, ed era escluso che l'art. 10 potesse essere interpretato estensivamente e che quindi le norme della legge potessero applicarsi ai rapporti di lavoro dei dirigenti.

    In relazione al merito, al pretore non sembrava, dall'esame degli artt. 2060, 2086 e 2095 del codice civile, che si potesse desumere, per quanto attiene ai soggetti del rapporto di lavoro, una diversità di situazione, sia di fatto che di diritto, per gli impiegati e gli operai, da un canto, e per i dirigenti, dall'altro: lo status di dirigente non si diversificherebbe per nulla da quello attribuito agli impiegati ed operai, essendosi la legge limitata a contrapporre all'imprenditore la categoria dei prestatori di lavoro subordinato, comprensiva dei dirigenti tecnici e amministrativi, impiegati e operai. Dall'esame degli artt. 2096 e seguenti del codice civile e 96 e 98 delle disposizioni per l'attuazione dello stesso codice, poi, risulterebbe non operata, neppure indirettamente, alcuna disparità di trattamento o statuita una disciplina particolare per alcuna delle categorie considerate. Ed infine gli artt. 4, 6 e 10 del r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sul contratto di impiego privato, porrebbero sullo stesso piano i dirigenti e gli impiegati.

    Da tutto ciò il pretore traeva la conseguenza che alla disparità di trattamento tra le varie categorie di lavoratori subordinati creata dall'art. 10, non corrisponde, neppure indirettamente, una diversità di situazioni di fatto e di diritto, tale da consentire al legislatore di adottare, obiettivamente e ragionevolmente, norme differenziate. D'altra parte, neppure attraverso l'esame dei lavori preparatori, é individuabile una particolare ragione che giustifichi quella disparità: nella Relazione di maggioranza davanti alla Camera si sostiene che la esclusione, dal campo di applicazione della legge, dei dirigenti d'azienda sia fondata sulla convinzione che il rapporto di lavoro che li riguarda, abbia garanzie tali da renderlo essenzialmente diverso dai normali contratti in materia di lavoro, ma tali garanzie non sono state enunciate. Codeste garanzie, precisava infine il pretore, ad ogni modo non sussistono, e comunque non avrebbero mai potuto tutelare il dirigente dal potere di licenziamento ad nutum che attualmente l'art. 2118 del codice civile fornisce al datore di lavoro e che questo é in condizione di esercitare anche per ragioni sindacali, politiche e religiose in contrasto con i relativi principi di libertà costituzionalmente garantiti.

    L'ordinanza é stata regolarmente comunicata e notificata ed é stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 87 del 7 aprile 1971.

  2. - Nel procedimento civile promosso davanti al pretore di Marano di Napoli dall'ing. Giuseppe Cirrincione nei confronti della S.p.a. General Instrument Europe presso cui aveva prestato la propria opera come dirigente e dalla quale sarebbe stato licenziato senza alcun giustificato motivo, sorgeva controversia sull'applicabilità alla specie della legge n. 604 del 1966 e veniva quindi eccepita dall'attore l'illegittimità costituzionale dell'art. 10 di detta legge nella parte in cui esclude i dirigenti dai destinatari delle relative norme.

    Nelle more del giudizio, avendo il Cirrincione accettato le competenze maturate, la società convenuta chiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere e fosse quindi disattesa la detta eccezione di illegittimità costituzionale.

    Il pretore, con ordinanza del 9 luglio 1971, considerava tale eccezione come preliminare all'esame del merito, e rilevante e non manifestamente infondata la questione in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

    Osservava che i dirigenti sono dei prestatori di lavoro, sia pure altamente qualificati, ma sempre dipendenti dal datore di lavoro al quale devono rispondere di ogni azione o iniziativa, e che l'art. 10 (dichiarando inapplicabile la legge nei confronti dei dirigenti) faceva una distinzione in contrasto con l'elencazione...

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