Sentenza nº 48 da Constitutional Court (Italy), 16 Marzo 1971

RelatoreErcole Rocchetti
Data di Resoluzione16 Marzo 1971
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 48

ANNO 1971

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 21 novembre 1923, n. 2480 (nuove disposizioni sulle pensioni normali del personale dell'Amministrazione dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 9 dicembre 1968 dalla Corte dei conti - sezione quarta giurisdizionale - sul ricorso di Stanco Michele, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969.

Udito nella camera di consiglio del 28 gennaio 1971 il Giudice relatore Ercole Rocchetti.

Ritenuto in fatto

Il maresciallo maggiore dell'esercito Stanco Michele, processato per furto di energia elettrica, venne riconosciuto colpevole e condannato con sentenza del tribunale di Roma in data 23 febbraio 1951, passata in giudicato il 31 luglio stesso anno.

Egli, che non era stato sospeso durante la pendenza penale, continuò a prestare servizio sino al marzo 1956, e cioé fino alla data sotto la quale fu rimosso dal grado e collocato in congedo mediante il dispaccio ministeriale 21 febbraio e il decreto 22 maggio dello stesso anno.

Con successivo decreto ministeriale in data 19 settembre 1958 n. 2310 gli venne liquidata la pensione, con riferimento però al solo servizio prestato sino alla data del 31 luglio 1951, e cioé a quella del passaggio in giudicato della sentenza penale, che aveva determinato la rimozione dal grado e il collocamento in congedo.

Contro tale decreto lo Stanco, in data 28 gennaio 1960, proponeva ricorso alla Corte dei conti chiedendo che la pensione gli venisse invece liquidata sull'intero servizio prestato, e cioé computandosi in esso anche il periodo dal 31 luglio 1951 al 1 marzo 1956, di cui non era stato tenuto conto in sede di liquidazione.

La Corte dei conti, Sezione IV giurisdizionale, con ordinanza 9 dicembre 1968, rilevava che il periodo di cui sopra avrebbe dovuto essere escluso dal computo in base al disposto dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 21 novembre 1923, n...

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