Sentenza nº 57 da Constitutional Court (Italy), 15 Aprile 1970

RelatoreGiovanni Battista Benedetti
Data di Resoluzione15 Aprile 1970
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 57

ANNO 1970

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE

Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 350 n. 5 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1968 dal giudice tutelare presso la pretura di Milano sull'istanza di Di Prima Vincenzo per l'affiliazione di Bertozzi Simona Prima, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968.

Visti gli atti di costituzione di Prima Vincenzo e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;

uditi l'avv. Giovanni Urbani, per il Di Prima, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza 27 luglio 1968 il giudice tutelare presso la pretura di Milano, in sede di esame della domanda avanzata da Di Prima Vincenzo intesa ad ottenere l'affiliazione della figlia Bertozzi Simona Prima natale da una relazione adulterina, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 407 e 350 n. 5 del codice civile in riferimento all'art. 30, commi primo e terzo, della Costituzione.

Ha osservato il giudice a quo che il divieto di affiliazione per il fallito che non sia stato cancellato dal registro dei falliti, sancito dalle norme impugnate, sebbene ispirato da apprezzabili ragioni di opportunità, appare anzitutto in contrasto col primo comma del citato precetto costituzionale che enuncia "il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli", anche se nati fuori del matrimonio.

Poiché lo scopo dell'affiliazione é quello di garantire una assistenza privata ai minori figli di ignoti, o in stato di abbandono materiale e morale nonché, secondo una certa giurisprudenza, anche ai figli adulterini dell'affiliante é evidente che l'istituto costituisce uno dei modi con cui viene concretamente realizzato...

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