Sentenza nº 57 da Constitutional Court (Italy), 15 Aprile 1970
Relatore | Giovanni Battista Benedetti |
Data di Resoluzione | 15 Aprile 1970 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 57
ANNO 1970
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GIUSEPPE BRANCA, Presidente
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI
Dott. ANGELO DE MARCO
Avv. ERCOLE ROCCHETTI
Prof. ENZO CAPALOZZA
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI
Prof. VEZIO CRISAFULLI
Dott. NICOLA REALE
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 407 e 350 n. 5 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 27 luglio 1968 dal giudice tutelare presso la pretura di Milano sull'istanza di Di Prima Vincenzo per l'affiliazione di Bertozzi Simona Prima, iscritta al n. 229 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 318 del 14 dicembre 1968.
Visti gli atti di costituzione di Prima Vincenzo e d'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udito nell'udienza pubblica del 25 febbraio 1970 il Giudice relatore Giovanni Battista Benedetti;
uditi l'avv. Giovanni Urbani, per il Di Prima, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza 27 luglio 1968 il giudice tutelare presso la pretura di Milano, in sede di esame della domanda avanzata da Di Prima Vincenzo intesa ad ottenere l'affiliazione della figlia Bertozzi Simona Prima natale da una relazione adulterina, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 407 e 350 n. 5 del codice civile in riferimento all'art. 30, commi primo e terzo, della Costituzione.
Ha osservato il giudice a quo che il divieto di affiliazione per il fallito che non sia stato cancellato dal registro dei falliti, sancito dalle norme impugnate, sebbene ispirato da apprezzabili ragioni di opportunità, appare anzitutto in contrasto col primo comma del citato precetto costituzionale che enuncia "il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli", anche se nati fuori del matrimonio.
Poiché lo scopo dell'affiliazione é quello di garantire una assistenza privata ai minori figli di ignoti, o in stato di abbandono materiale e morale nonché, secondo una certa giurisprudenza, anche ai figli adulterini dell'affiliante é evidente che l'istituto costituisce uno dei modi con cui viene concretamente realizzato...
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