Sentenza nº 81 da Constitutional Court (Italy), 14 Aprile 1969

Data di Resoluzione14 Aprile 1969
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 81

ANNO 1969

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. ALDO SANDULLI, Presidente

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI

Prof. VEZIO CRISAFULLI

Dott. NICOLA REALE, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, contenente norme sui licenziamenti individuali, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 31 maggio 1967 dal pretore di Vicenza nel procedimento civile vertente tra Castellani Livio e la società "Fornaci di Villaverla", iscritta al n. 199 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 258 del 14 ottobre 1967;

2) ordinanza emessa il 3 giugno 1967 dal pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Carretta Carmine e la ditta Marino Alfonso, iscritta al n. 212 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967;

3) ordinanza emessa il 20 luglio 1967 dal pretore di Pistoia nel procedimento civile vertente tra Danesi Ugo e Piona Giulietto, iscritta al n. 222 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 282 dell'11 novembre 1967;

4) ordinanza emessa il 29 aprile 1968 dal pretore di Cuneo nel procedimento civile vertente tra Brondolo Luigi e l'impresa servizi pubblici appaltati Murasso, iscritta al n. 126 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;

5) ordinanza emessa il 3 maggio 1968 dal pretore di Roma nel procedimento civile vertente tra Proietti Bruno e Tenaglia Giovanni, iscritta al n. 130 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 31 agosto 1968;

6) ordinanza emessa il 5 giugno 1968 dal pretore di Trieste nel procedimento civile vertente tra Bacer Nevio e Sfacich Natale, iscritta al n. 153 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 235 del 14 settembre 1968;

7) ordinanza emessa il 30 giugno 1968 dal pretore di Giulianova nel procedimento civile vertente tra Bonomo E1pidio e la ditta Zenobi Pasquale, iscritta al n. 195 del Registro ordinanze 1968 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968.

Visti gli atti di costituzione di Castellani Livio e della società "Fornaci di Villaverla", e di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 12 marzo 1969 la relazione del Giudice Luigi Oggioni;

uditi l'avv. Benedetto Bussi, per Castellani, gli avvocati Arturo Carlo Jemolo e Giuseppe Stratta, per la società "Fornaci di Villaverla", ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Con un gruppo di sette ordinanze, emesse nel corso di procedimenti civili, é stata sottoposta alla Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, contenente norme sui licenziamenti individuali, che esclude l'applicabilità a favore dei lavoratori impiegati presso le imprese con meno di 35 dipendenti, della garanzia della stabilità del posto; garanzia che sussiste per le imprese con più di 35 dipendenti, dato che il licenziamento, sancito dalla legge stessa, non può avvenire se non per giusta causa dimostrabile.

Le seguenti ordinanze, elencate secondo l'ordine di iscrizione nello speciale registro della cancelleria, e riferentisi alle cause per ognuna di esse indicate, hanno sollevato la questione in relazione all'art. 3 della Costituzione:

ordinanza del pretore di Vicenza, del 31 maggio 1967: Castellani Livio contro la società "Fornaci di Villaverla";

ordinanza del pretore di Cuneo del 29 aprile 1968: Luigi Brondolo contro l'Impresa servizi pubblici appaltati Murasso;

ordinanza del pretore di Pistoia del 20 luglio 1967: Danesi Ugo contro Piona Giulietto;

ordinanza del pretore di Roma del 3 maggio 1968: Proietti Bruno contro Tenaglia Giovanni;

ordinanza del pretore di Trieste del 5 giugno 1968: Bacer Nevio contro Sfarcich Natale;

ordinanza del pretore di Giulianova del 30 giugno 1968: Bonomo Elpidio contro la ditta Zenobi Pasquale.

Ha poi sollevato questione di legittimità costituzionale della detta norma, oltre che per violazione del principio di eguaglianza, anche in relazione agli artt. 4 e 35 della Costituzione, il pretore di Napoli, con ordinanza del 3 giugno 1967 emessa nel procedimento civile vertente fra Carretta Carmine e la Ditta Marino Alfonso.

Quanto al primo profilo di illegittimità il pretore di Vicenza osserva che la norma impugnata provocherebbe una ingiustificata disparità di trattamento fra i lavoratori delle imprese con meno di 35 dipendenti e gli altri perché il riferimento al mero dato numerico, trascurando le effettive dimensioni dell'impresa, che potrebbero essere anche assai vaste pur abbisognando di un ristretto numero di dipendenti grazie alle moderne tecniche organizzative e di produzione, escluderebbe che la diversa disciplina stabilita dalla legge corrisponda ad una intrinseca diversità di situazioni, riflettendo piuttosto le condizioni personali e sociali dei lavoratori discriminati. Comunque, prosegue l'ordinanza del pretore di Vicenza, i rapporti di lavoro dei dipendenti delle imprese al di sotto o al di sopra del limite sarebbero sostanzialmente eguali, e postulerebbero pertanto una identica garanzia, né tale identità potrebbe negarsi per la maggiore accentuazione del carattere fiduciario del rapporto istituito con le imprese della prima categoria, potendosi prevedere, almeno nel caso di una differenza di pochi dipendenti, che il datore di lavoro ne riduca il numero, allo scopo di conservare la facoltà di licenziamento ad nutum, prevista dall'art. 2118 del Codice civile.

D'altronde, proprio il carattere collaborativo del rapporto dovrebbe, se mai, imporre al datore di lavoro di non procedere a licenziamenti se non per colpa del dipendente o per obiettive ragioni di azienda, cioé dovrebbe maggiormente esigere l'osservanza di quelle stesse garanzie apprestate dalla legge de qua a favore dei lavoratori presso le imprese al di sopra del limite di 35 dipendenti. E ciò senza dire, soggiunge l'ordinanza, che l'intuitus personae, nell'attuale preminenza del capitale nel ciclo produttivo, si paleserebbe come un elemento quasi del tutto estraneo al rapporto di lavoro onde, anche sotto questo aspetto, la diversità di trattamento sancita dalla impugnata disposizione sarebbe ingiustificata e condurrebbe, fra l'altro, ad una disparità di dignità sociale fra soggetti fruenti di una diversa sicurezza del posto di lavoro.

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