Sentenza nº 16 da Constitutional Court (Italy), 28 Marzo 1968

Data di Resoluzione28 Marzo 1968
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 16

ANNO 1968

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. ALDO SANDULLI, Presidente

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI

Dott. ANGELO DE MARCO

Avv. ERCOLE ROCCHETTI

Prof. ENZO CAPALOZZA

Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 14, primo, secondo e terzo comma, della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente "Norme in materia di contratti agrari", promessi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 23 febbraio 1966 dalla sezione agraria del Tribunale di Firenze nei procedimenti civili vertenti, rispettivamente, tra Lazzeri Albertina e Gasperini Martino e tra Baldini Libri Massimiliano e Berti Mario, iscritte ai nn. 113 e 114 del Registro ordinanze 1966 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 27 agosto 1966;

2) ordinanza emessa il 27 gennaio 1967 dalla sezione agraria del Tribunale di Siracusa nel procedimento civile vertente tra Gaudioso Andrea e Mazzotta Salvatore, iscritta al n. 61 del Registro ordinanze 1967 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 102 del 22 aprile 1967.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri e di costituzione di Lazzeri Albertina, Gasperini Martino, Baldini Libri Massimiliano, Berti Mario e Gaudioso Andrea;

udita nell'udienza pubblica del 14 febbraio 1968 la relazione del Giudice Angelo De Marco;

uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per Lazzeri Albertina; gli avvocati Arturo Carlo Jemolo e Carlo Selvaggi, per Baldini Libri Massimiliano e Gaudioso Andrea; l'avv. Alessandro De Feo, per Gasperini Martino e Berti Mario, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con due distinte ordinanze del 23 febbraio 1966, emesse, rispettivamente, nelle cause promosse da Albertina Lazzeri contro Martino Gasperini e da Massimiliano Baldini Libri contro Mario Berti, aventi entrambe per oggetto asserita decadenza di proroga legale di mezzadria, la sezione agraria del Tribunale di Firenze, in ordine alle questioni di legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 14, primo e terzo comma, della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente "Norme in materia di contratti agrari" sollevate dalle parti attrici nelle suddette cause, mentre dichiarava manifestamente infondate le eccezioni relative agli artt. 3, 4, 41 e 42 della Costituzione, riteneva, invece, non infondata e rilevante per la decisione del giudizio di merito, quella sollevata con riferimento all'art. 44, primo comma, della Costituzione.

    Pertanto sospendeva i giudizi in corso e rimetteva gli atti a questa Corte per la soluzione delle proposte questioni.

    Analogamente procedeva la sezione agraria del Tribunale di Siracusa con ordinanza, del 27 gennaio 1967, emessa nel giudizio civile promosso da Andrea Gaudioso contro Salvatore Mazzotta, avente per oggetto disdetta di contratto di colonia parziaria (definita mezzadria impropria) ritenendo, peraltro, non manifestamente infondata la eccezione di illegittimità costituzionale dello stesso art. 14, ma limitatamente al secondo comma, sollevata dall'attore, oltre che in relazione all'art. 44, primo comma, anche in relazione agli artt. 2, 3, 4, 41 e 42 della Carta costituzionale.

    Più precisamente, la sezione agraria del Tribunale di Firenze, rilevava la non manifesta infondatezza dell'eccezione in relazione all'art. 44, comma primo, della Costituzione sotto il duplice profilo, della prestazione sine die di un vincolo, intrinsecamente e dichiaratamente temporaneo e del dubbio circa la persistenza di una causa giustificatrice del vincolo stesso, successivamente alla raggiunta, definitiva disciplina della materia.

    La sezione agraria del Tribunale di Siracusa, invece, prospettava la questione di incostituzionalità della impugnata norma sotto tutti i profili delineati dall'attore e cioé per contrasto:

    1. con l'art. 2 della Costituzione, in quanto la proroga sine die vincolerebbe i concedenti a subire senza limitazione di tempo un rapporto, che essi vollero temporaneo, in contrasto non soltanto con i loro interessi, ma anche con quelli generali dell'economia agricola;

    2. con l'art. 3 della Costituzione, in quanto la proroga sarebbe disposta ad esclusivo beneficio di coloni, in contrasto con l'utilità in generale e con quella, in particolare, di altri lavoratori agricoli, quali i braccianti;

    3. con l'art. 4 della Costituzione, in quanto la proroga impedirebbe il normale avvicendamento nel lavoro dei campi;

    4. con l'art. 41 della Costituzione, in quanto la proroga limiterebbe la libertà d'iniziativa economica, impedendo la stipulazione di nuovi contratti agrari, senza essere giustificata dalle esigenze di utilità sociale e di un completo ed armonico sviluppo dell'economia agricola;

    5. con l'art. 42 della Costituzione, in quanto la proroga porrebbe una grave limitazione alla proprietà privata, non giustificata da preminenti esigenze di carattere sociale o generale;

    6. con l'art. 44, in quanto la proroga non sarebbe giustificata dal fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali.

    Le ordinanze sono state ritualmente notificate, comunicate e pubblicate.

    Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituiti Albertina Lazzeri, rappresentata e difesa dagli avvocati Arturo Carlo Jemolo di Roma e Igino Cocchi di Firenze, con memorie depositate in data 25 luglio 1966 e 2 novembre 1967; Martino Gasperini e Mario Berti, rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro De Feo di Roma, con memorie depositate in data 22 aprile 1966 e 2 novembre 1967; Massimiliano Baldini Libri, rappresentato e difeso dagli avvocati Arturo Carlo Jemolo, Carlo Selvaggi di Roma e Luigi Salibra di Siracusa, con memorie depositate il 12 maggio 1967 e il 3 novembre 1967. é intervenuto anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato con atti d'intervento depositati in data 6 luglio 1966, 9 maggio 1967 e 3 novembre 1967.

    I tre giudizi, come sopra instaurati, già fissati per l'udienza del 16 novembre 1967, sono stati rinviati all'udienza odierna.

  2. - Nei primi...

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