Sentenza nº 62 da Constitutional Court (Italy), 24 Maggio 1967
Data di Resoluzione | 24 Maggio 1967 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 62
ANNO 1967
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO
Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, ultimo comma, del T.U. delle leggi sugli spiriti, approvato con R.D. 30 gennaio 1896, n. 26, riprodotto nel terzo comma dell'art. 37 del T.U. approvato con D.M. 8 luglio 1924, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1966 dal Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di Bortoluzzi Luigi, iscritta al n. 32 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966.
Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del Giudice Antonino Papaldo.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa dal Tribunale di Belluno il 28 gennaio 1966 nel procedimento penale a carico di Bortoluzzi Luigi é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. 30 gennaio 1896, n. 26, della legge sugli spiriti, trasfuso nei testi unici successivi e ultimamente riportato nell'art. 37 del T.U. vigente, approvato con D.M. 8 luglio 1924.
Il Tribunale ha ritenuto che la disposizione denunziata, secondo cui il giudice sarebbe obbligato ad emettere giudizio di responsabilità sulla sola base di una presunzione juris et de jure, derivante dalla contemporanea presenza in uno stesso locale o in locali annessi o attigui dell'apparecchio di distillazione o di parte di esso, o di materie alcooliche o alcoolizzabili, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano denunziati all'ufficio tecnico di finanza e da esso verificati, senza possibilità di valutazione in ordine ad altre prove che emergessero nel corso del procedimento, limita i diritti della difesa come esercitabili in qualsivoglia altro procedimento penale e crea disparità di trattamento processuale tra imputato e imputato, ledendo anche il principio del libero convincimento del giudice, tanto che questi sarebbe esonerato da qualsiasi altra valutazione ed assolverebbe all'obbligo della motivazione sol che richiamasse il generico disposto della...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA