Sentenza nº 62 da Constitutional Court (Italy), 24 Maggio 1967

Data di Resoluzione24 Maggio 1967
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 62

ANNO 1967

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, ultimo comma, del T.U. delle leggi sugli spiriti, approvato con R.D. 30 gennaio 1896, n. 26, riprodotto nel terzo comma dell'art. 37 del T.U. approvato con D.M. 8 luglio 1924, promosso con ordinanza emessa il 28 gennaio 1966 dal Tribunale di Belluno nel procedimento penale a carico di Bortoluzzi Luigi, iscritta al n. 32 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 30 aprile 1966.

Udita nella camera di consiglio del 16 marzo 1967 la relazione del Giudice Antonino Papaldo.

Ritenuto in fatto

Con ordinanza emessa dal Tribunale di Belluno il 28 gennaio 1966 nel procedimento penale a carico di Bortoluzzi Luigi é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 del T.U. 30 gennaio 1896, n. 26, della legge sugli spiriti, trasfuso nei testi unici successivi e ultimamente riportato nell'art. 37 del T.U. vigente, approvato con D.M. 8 luglio 1924.

Il Tribunale ha ritenuto che la disposizione denunziata, secondo cui il giudice sarebbe obbligato ad emettere giudizio di responsabilità sulla sola base di una presunzione juris et de jure, derivante dalla contemporanea presenza in uno stesso locale o in locali annessi o attigui dell'apparecchio di distillazione o di parte di esso, o di materie alcooliche o alcoolizzabili, prima che la fabbrica e gli apparecchi siano denunziati all'ufficio tecnico di finanza e da esso verificati, senza possibilità di valutazione in ordine ad altre prove che emergessero nel corso del procedimento, limita i diritti della difesa come esercitabili in qualsivoglia altro procedimento penale e crea disparità di trattamento processuale tra imputato e imputato, ledendo anche il principio del libero convincimento del giudice, tanto che questi sarebbe esonerato da qualsiasi altra valutazione ed assolverebbe all'obbligo della motivazione sol che richiamasse il generico disposto della...

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