Sentenza nº 145 da Constitutional Court (Italy), 15 Dicembre 1967

Data di Resoluzione15 Dicembre 1967
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 145

ANNO 1967

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÏ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO

Dott. LUIGI OGGIONI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri notificato il 6 marzo 1967, depositato in cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 7 del Registro ricorsi 1967, per conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a seguito della deliberazione in data 8 novembre 1966, con la quale il Comitato per il credito e il risparmio presso la Regione siciliana ha consentito la dispensa delle incompatibilit‡ previste dagli artt. 6 del testo unico delle leggi sulie casse di risparmio approvato con R.D. 25 aprile 1929, n. 967, e 4 del R.D.L. 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n.778.

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 16 novembre 1967 la relazione del Giudice Giovanni Battista Benedetti;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Antonio Sorrentino, per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

Con deliberazione in data 8 novembre 1966 il Comitato per il credito ed il risparmio presso la Regione siciliana accordava a tre consiglieri di amministrazione e ad un sindaco della Cassa centrale di risparmio per le provincie siciliane la dispensa dalie incompatibilit‡ previste dagli artt. 6 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio approvato con R.D. 25 aprile 1929, n. 967, e 4 del R.D.L. 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778.

Contro tale delibera ha proposto ricorso il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato con atto depositato in cancelleria in data 16 marzo 1967. In tale atto, e nella memoria depositata ii 30 ottobre successivo, l'Avvocatura sostiene che il provvedimento impugnato esorbita dalla competenza attribuita alla Regione siciliana in materia di credito e risparmio dall'art. 20 dello Statuto, in relazione all'art. 17, lett. e, e dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. 27 giugno 1952, n. 1133, contenente norme di attuazione dello Statuto nella predetta materia. Osserva al riguardo che l'emanazione dei provvedimenti di deroga alle incompatibilit‡ previste dalle sopra indicate disposizioni È riservata allo Stato perchÈ, come si evince dall'art. 2, lett. a ed e, del D.P.R. n. 1133 del 1952, le attribuzioni del Comitato regionale sono tassativamente circoscritte, per la parte che qui interessa, all'ordinamento di istituti ed aziende di credito operanti esclusivamente nel territorio regionale e alla nomina di amministratori e sindaci di detti istituti ed aziende nei casi in cui dalle vigenti disposizioni È demandata agli organi di vigilanza bancaria. Ora, ad avviso dell'Avvocatura, i provvedimenti di dispensa dalle incompatibilit‡ non possono ricomprendersi in quelli cui si riferiscono le lettere a ed e dell'art. 2 ora ricordato: non in quelli indicati dalla lettera a perchÈ col termine "ordinamento" di istituti ed aziende di credito la norma ha evidentemente...

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