Sentenza nº 39 da Constitutional Court (Italy), 31 Maggio 1965

Data di Resoluzione31 Maggio 1965
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 39

ANNO 1965

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

Composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 402 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1964 dal Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di Invernizzi Maria Francesca, iscritta al n. 44 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 20 gennaio 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Nel procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Cuneo, a carico di Maria Francesca Invernizzi, imputata del reato di vilipendio della religione dello Stato, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 del Codice penale, in relazione agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione.

Il Tribunale, considerando che tale articolo, raffrontato con l'art. 406 dello stesso Codice, riserva un trattamento di particolare privilegio alla religione cattolica, che sarebbe in contrasto col principio dell'eguaglianza delle religioni quale si desume dai menzionati articoli della Costituzione, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata, disponendo, con ordinanza 21 febbraio 1964, la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.

Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, con atto di intervento 28 aprile 1964, depositato il 30 successivo.

In tale atto si rileva che la questione della tutela penale accordata dal legislatore alla religione cattolica é stata già esaminata in precedenti decisioni di questa Corte, al cui contenuto si fa ampiamente richiamo, per dedurne che la norma dell'art. 402 del Codice penale, mentre non contrasta col principio di libertà delle...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
1 temas prácticos
  • Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale
    • Italia
    • Rivista penale Numero 1-1999, January 1999
    • 1 Enero 1999
    ...medesima appare altresì non manifestamente infondata per le seguenti essenziali considerazioni: a) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 1965 si è pronunciata nel senso della non fondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 402 c.p. - con riferimento agli artt. 3, 8......
1 artículos doctrinales
  • Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale
    • Italia
    • Rivista penale Numero 1-1999, January 1999
    • 1 Enero 1999
    ...medesima appare altresì non manifestamente infondata per le seguenti essenziali considerazioni: a) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 1965 si è pronunciata nel senso della non fondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 402 c.p. - con riferimento agli artt. 3, 8......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT