Sentenza nº 39 da Constitutional Court (Italy), 31 Maggio 1965
Data di Resoluzione | 31 Maggio 1965 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 39
ANNO 1965
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
Composta dai signori:
Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA
Prof. MICHELE FRAGALI
Prof. COSTANTINO MORTATI
Prof. GIUSEPPE CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZì
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 402 del Codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 febbraio 1964 dal Tribunale di Cuneo nel procedimento penale a carico di Invernizzi Maria Francesca, iscritta al n. 44 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 91 dell'11 aprile 1964.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 20 gennaio 1965 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Raffaele Bronzini, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Nel procedimento penale pendente davanti al Tribunale di Cuneo, a carico di Maria Francesca Invernizzi, imputata del reato di vilipendio della religione dello Stato, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 402 del Codice penale, in relazione agli artt. 3, 8, 19 e 20 della Costituzione.
Il Tribunale, considerando che tale articolo, raffrontato con l'art. 406 dello stesso Codice, riserva un trattamento di particolare privilegio alla religione cattolica, che sarebbe in contrasto col principio dell'eguaglianza delle religioni quale si desume dai menzionati articoli della Costituzione, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata, disponendo, con ordinanza 21 febbraio 1964, la trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza é stata regolarmente notificata, comunicata e pubblicata.
Si é costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocato generale dello Stato, con atto di intervento 28 aprile 1964, depositato il 30 successivo.
In tale atto si rileva che la questione della tutela penale accordata dal legislatore alla religione cattolica é stata già esaminata in precedenti decisioni di questa Corte, al cui contenuto si fa ampiamente richiamo, per dedurne che la norma dell'art. 402 del Codice penale, mentre non contrasta col principio di libertà delle...
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Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale
...medesima appare altresì non manifestamente infondata per le seguenti essenziali considerazioni: a) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 1965 si è pronunciata nel senso della non fondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 402 c.p. - con riferimento agli artt. 3, 8......
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Ordinanze di rinvio alla Corte costituzionale
...medesima appare altresì non manifestamente infondata per le seguenti essenziali considerazioni: a) la Corte costituzionale, con la sentenza n. 39 del 1965 si è pronunciata nel senso della non fondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 402 c.p. - con riferimento agli artt. 3, 8......