Sentenza nº 66 da Constitutional Court (Italy), 12 Luglio 1965

Data di Resoluzione12 Luglio 1965
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 66

ANNO 1965

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZÏ

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'E.N.E.L. e dei decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, 4 febbraio 1963, n. 36, 25 febbraio 1963, n. 138, e 14 marzo 1963, n. 219, promosso con ordinanza emessa dal Giudice conciliatore di Milano il 16 gennaio 1964 nel procedimento civile vertente tra Costa Flaminio e l'E.N.E.L., iscritta al n. 122 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 212 del 29 agosto 1964.

Visti gli atti di costituzione di Costa Flaminio e dell'E.N.E.L. e l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 3 giugno 1965 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

uditi gli avvocati Flaminio Costa e Gian Galeazzo Stendardi, per il Costa, gli avvocati Leopoldo Piccardi, Massimo Severo Giannini e Luigi Galateria, per l'E.N.E.L., ed il sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Nel procedimento civile pendente dinanzi al Giudice conciliatore di Milano tra l'avvocato Flaminio Costa e l'E.N.E.L. - Ente Nazionale per l'energia elettrica - avente per oggetto il pagamento della somma di lire 1.925, dovuta per la somministrazione di energia elettrica nel mese di settembre 1963, l'attore si riconosceva debitore della predetta somma nei confronti della Societ‡ Edisonvolta, a cui intendeva effettuare il pagamento, e non all'E.N.E.L. che aveva emesso la bolletta di pagamento, ed anzi, nella dichiarata sua duplice veste di utente ed azionista della Societ‡ Edisonvolta, sollevava la questione di legittimit‡ costituzionale della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, istitutiva dell'E.N.E.L., e dei decreti del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, 4 febbraio 1963, n. 36, 25 febbraio 1963, n. 138, e 14 marzo 1963, n. 219.

Il vice Conciliatore di Milano, ritenuta la questione non manifestamente infondata in relazione agli artt. 81, 47, 5, 102, 113, 25 e 76 della Costituzione, e rilevante ai fini della decisione della causa, con ordinanza 16 gennaio 1964, facente seguito a precedente ordinanza 10-12 settembre 1963 dello stesso Giudice e tra le stesse parti, sospendeva il giudizio e rimetteva gli atti alla Corte costituzionale.

Con l'ordinanza si denunzia:

1) violazione dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione. La legge istitutiva dell'E.N.E.L. non prevede oneri a carico dello Stato, nÈ le necessarie coperture. L'Ente È stato esentato dalle imposte di R. M., di industria e di societ‡, lasciando scoperto di tali introiti il bilancio dello Stato gi‡ gravato per le anticipazioni che di fatto ha dovuto erogare all'E.N.E.L. Inoltre l'E.N.E.L. È autorizzato alla emissione di obbligazioni senza che sia stabilito il criterio per poter coprire tale impegno finanziario.

2) Violazione dell'art. 47 della Costituzione. La legge e i decreti presidenziali impugnati non avrebbero tutelato l'investimento del risparmio in acquisto delle azioni delle societ‡ elettriche, in tal modo scoraggiando la formazione del risparmio. Hanno inoltre trasformato gli azionisti in obbligazionisti, ossia il diritto di propriet‡ in diritto di credito, togliendo al risparmiatore il potere deliberativo e amministrativo della Societ‡ di cui È azionista.

3) Violazione degli artt. 102, secondo comma, 113 e 25 della Costituzione. La legge 6 dicembre 1962, n. 1643, all'art. 5, n. 5, ed i decreti presidenziali su indicati, prevedendo la costituzione di una commissione dei ricorsi avverso la liquidazione degli indennizzi alle imprese assoggettate a trasferimento, avrebbero istituito una giurisdizione speciale, in contrasto con il principio costituzionale per cui nessuno puÚ essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

4) Violazione dell'art. 76 della Costituzione. I decreti denunziati hanno imposto agli amministratori la funzione di custodi dei beni delle aziende espropriate, alterando e modificando le funzioni, le responsabilit‡ e i poteri degli amministratori e del custode cosÏ come risultano fissati dal Codice civile. Hanno omesso di fare cenno dell'obbligo delle aziende di conservare libri e registri in deroga all'art. 2220 dello stesso Codice. Inoltre hanno attribuito, in materia di indennizzi, al Ministro e all'Ufficio tecnico erariale, una competenza che era stata delegata al Governo senza che questo avesse la facolt‡ di sub-delegarla. Infine gli articoli 2 e 5 della legge del 1962 non delegano al Ministro del Tesoro la facolt‡ di stabilire la media dei valori di borsa per le societ‡ elettriche con azioni quotate in borsa, come invece È stato disposto con gli artt. 1 e 2 del D.P.R. 25 febbraio 1963, n. 138.

Nella parte dispositiva dell'ordinanza, inoltre, viene anche denunziata una quinta violazione, quella dell'art. 5 della Costituzione, senza tuttavia che ne siano specificati i motivi.

L'ordinanza, notificata e comunicata alle parti, al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle Camere legislative in varie date dal 31 gennaio al 5 giugno 1964, È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica il 29 agosto successivo.

Davanti a questa Corte si sono costituite le parti nel giudizio presso il Conciliatore ed È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato. Tutti hanno presentato deduzioni e memoria, depositate rispettivamente: per l'avv. Costa il 17 settembre 1964 e il 21 maggio 1965, per l'E.N.E.L. il 10 agosto 1964 e il 21 maggio 1965, per il Presidente del Consiglio dei Ministri il 1 luglio 1964 e il 21 maggio 1965.

L'avv. Flaminio Costa illustra cosÏ le questioni sollevate nell'ordinanza:

1) Violazione dell'art. 81 della Costituzione. La legge istitutiva dell'E.N.E.L. avrebbe creato una situazione di fatto e due situazioni giuridiche ciascuna delle quali pone a carico dello...

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