Sentenza nº 72 da Constitutional Court (Italy), 07 Luglio 1964

Data di Resoluzione07 Luglio 1964
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 72

ANNO 1964

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì

Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 7 della legge 15 agosto 1949, n. 533, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 2 ottobre 1963 dal Pretore di Cremona nel procedimento civile vertente tra Rolli Luigi e Stradiotti Aldo, iscritta al n. 204 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 312 del 30 novembre 1963;

2) ordinanza emessa il 5 novembre 1963 dal Pretore di Vigevano nel procedimento civile vertente tra Campari Emilio e Buttarelli Ireneo, iscritta al n. 208 del Registro ordinanze 1963 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 336 del 28 dicembre 1963.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 29 aprile 1964 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Stefano Varvesi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Nel corso di un procedimento civile avanti al Pretore di Cremona, vertente fra Rolli Luigi e Stradiotti Aldo, per anticipata risoluzione di contratti individuali di lavoro di salariati fissi in agricoltura, avendo le parti richiesto che la causa venisse decisa con l'intervento dei consulenti tecnici di cui all'art. 5 della legge 15 agosto 1949, n. 533, il Pretore, con ordinanza del 2 ottobre 1963, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale di detta disposizione, nella considerazione che essa, non richiedendo per i consulenti predetti nessun requisito di capacità, né di indipendenza, in quanto li fa designare dalle organizzazioni sindacali rappresentative delle rispettive parti in giudizio, contraddice alle prescrizioni degli artt. 102 e 108 della Costituzione. Pur essendo vero che gli esperti in parola rivestono una figura ibrida, dato che non esercitano né funzioni giudicanti, né quelle proprie degli ausiliari di giustizia di cui agli artt. 61 e seguenti del Codice di procedura civile, risulta tuttavia irrazionale che non si assicuri in nessun modo neanche un minimo di idoneità, che pur sarebbe necessaria per potere assistere validamente ed integrare le cognizioni del giudice, e neppure la estraneità agli interessi delle parti, che invece si esige per i comuni consulenti tecnici, pei quali si fanno valere gli istituti dell'astensione e della ricusazione.

Analoga questione é stata sollevata con ordinanza del 5 novembre 1963, nel procedimento fra Campari Emilio e Buttarelli Ireneo, vertente avanti al Pretore di Vigevano, ed in essa, mentre se ne illustra la non manifesta infondatezza con gli stessi motivi svolti nell'ordinanza prima richiamata, si estende poi la denuncia di incostituzionalità anche all'art. 7 della legge stessa, nella considerazione che i dedotti motivi di...

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