Sentenza nº 12 da Constitutional Court (Italy), 16 Febbraio 1963

Data di Resoluzione16 Febbraio 1963
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 12

ANNO 1963

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA

Prof. MICHELE FRAGALI

Prof. COSTANTINO MORTATI

Prof. GIUSEPPE CHIARELLI

Dott. GIUSEPPE VERZì, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale sarda 26 ottobre 1961 concernente "l'utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 31 luglio 1962, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 9 agosto successivo ed iscritto al n. 8 del Registro ricorsi 1962.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

udita nell'udienza pubblica del 23 gennaio 1963 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e l'avv. Pietro Gasparri, per il Presidente della Regione autonoma della Sardegna.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato alla Regione autonoma della Sardegna il 31 luglio 1962 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale la legge approvata da quel Consiglio regionale il 26 ottobre 1961 - e riapprovata, in sede di rinvio, il 13 luglio 1962 - concernente "l'utilizzazione locale degli idrocarburi provenienti dalle coltivazioni in Sardegna", il cui articolo unico stabilisce che nei disciplinari delle concessioni, accordate ai sensi della legge regionale sarda 19 dicembre 1959, n. 20, sarà inserita una clausola che impegni i concessionari a costruire ed esercire entro un termine fissato, a pena di decadenza, un impianto di raffinazione nel territorio della Regione del minerale prodotto, se la produzione annuale di idrocarburi liquidi raggiunga nell'Isola il quantitativo complessivo di due milioni di tonnellate, e sempre che le riserve siano tali da assicurare l'alimentazione dell'impianto per un congruo numero di anni.

Col ricorso si denuncia in primo luogo la violazione dell'art. 41 della Costituzione perché la legge regionale sarda verrebbe ad incidere in modo grave sull'iniziativa personale dell'operatore economico, sopprimendone la libera autodeterminazione nella creazione ed organizzazione dell'azienda; aggiungendo che, d'altra parte, il vincolo sarebbe stato disposto per fini che esulano dalla previsione del terzo comma dell'art. 41, in quanto riguardano non già la "generale utilità" ma solo un'"utilizzazione locale". Si deduce poi, come secondo motivo dell'impugnazione, la violazione dell'art. 120 della Costituzione in quanto il provvedimento della Regione sarda, imponendo la costruzione e l'esercizio nell'Isola di impianti di raffinazione per il trattamento del minerale prodotto, creerebbe un ostacolo alla libera circolazione delle cose fra le Regioni. Concludendo chiede che venga dichiarata la illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata.

La Regione autonoma della Sardegna, in persona del suo Presidente Efisio Corrias, con la rappresentanza e difesa dell'avvocato Pietro Gasparri, si é costituita in giudizio per resistere al ricorso, depositando le proprie deduzioni in cancelleria il 23 agosto 1962. La difesa della Regione eccepisce, in via preliminare. l'invalidità dell'impugnazione perché il Presidente della Giunta regionale non é stato invitato a partecipare, ai sensi dell'art. 47, comma secondo, dello Statuto speciale, alla deliberazione del Consiglio dei Ministri rivolta all'approvazione della stessa. Contesta, comunque, l'ammissibilità del ricorso per quella parte in cui, sostenendo che la legge non persegue fini di utilità sociale, solleva non una questione di legittimità ma un conflitto di ordine politico tra interessi statali ed interessi regionali, di competenza del Parlamento. La difesa della Regione osserva poi, nel merito, che non sussiste l'eccepita violazione dell'art. 41, e ciò perché la legge regionale non pone alcun divieto di esercizio di attività economiche inerenti agli idrocarburi, ma si limita a condizionare l'assunzione di concessioni minerarie aventi per oggetto l'estrazione di idrocarburi alla accettazione dell'impegno di attuare la raffinazione degli stessi in Sardegna, statuendo così non un obbligo bensì un onere, liberamente assunto all'atto della richiesta della concessione, e che rientra nella previsione del terzo comma dell'art. 41, dato che il dare incremento al sorgere d'industrie in una zona arretrata e depressa, realizza di certo un fine sociale. Se si volesse considerare non i fini sociali, ma quell'utilità generale a cui fa riferimento il ricorso (ma che, peraltro, non é menzionata nell'art. 41) si perverrebbe necessariamente ad un'identica conclusione, giacché ha un valore positivo per tutta la nazione il fatto...

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