Sentenza nº 22 da Constitutional Court (Italy), 11 Maggio 1961

Date11 Maggio 1961
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 22

ANNO 1961

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del disegno di legge approvato dal Consiglio regionale sardo il 16 giugno 1959, riapprovato il 25 maggio 1960, contenente norme relative al turismo, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato l'8 giugno 1960, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 15 giugno 1960 ed iscritto al n. 12 del Registro ricorsi 1960.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

udita nell'udienza pubblica del 1 marzo 1961 la relazione del Giudice Costantino Mortati;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il ricorrente, e l'avvocato Pietro Gasparri, per il Presidente della Regione autonoma della Sardegna.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato al Presidente della Giunta regionale sarda l'8 giugno 1960, il Presidente del Consiglio dei Ministri, ha chiesto che questa Corte dichiari l'illegittimità costituzionale del disegno di legge approvato dal Consiglio regionale sardo il 16 giugno 1959, riapprovato il 25 maggio 1960, contenente norme relative al turismo, perché ritenuto in contrasto con gli artt. 3, prima parte e lett, p, e 56 dello Statuto speciale per la Sardegna.

Rispetto a ciascuna delle disposizioni dell'atto normativo impugnato, i motivi d'impugnativa vengono così specificati:

  1. l'art. 1 nell'attribuire all'Assessore regionale al turismo compiti che le leggi statali assegnano all'Amministrazione statale ha violato il principio fondamentale, secondo cui siffatto trasferimento di competenze non può essere altrimenti disposto che con apposita norma di attuazione, per opera dello Stato;

  2. l'art. 2 é illegittimo per avere subordinato l'attività di propaganda turistica degli enti provinciali pel turismo alle direttive impartite dall'Assessorato regionale al turismo, poiché detti enti hanno per legge ordinamento ed amministrazione propri ed agiscono alla diretta dipendenza del Ministero del turismo e dello spettacolo. Anche se l'articolo si dovesse interpretare come se lasciasse sopravvivere la concorrente competenza di detto Ministero, permarrebbe la sua invalidità, perché, nel possibile contrasto di direttive, ove gli enti provinciali per il turismo seguissero quelle della Regione, l'Amministrazione statale verrebbe privata dell'effettività delle sue funzioni;

  3. l'art. 3 é, poi, da considerare incostituzionale per un triplice ordine di motivi. Anzitutto perché esso, nell'affidare ad organi regionali il riconoscimento delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, nonché la revoca di tale riconoscimento e la dispensa dalla costituzione della relativa azienda autonoma, viene a privare di queste funzioni l'Amministrazione dello Stato, a cui esse spettano in base all'ordinamento statale. Inoltre, perché dal riconoscimento delle stazioni di cura, soggiorno e turismo, che l'articolo stesso assegna alla competenza della Regione, consegue l'applicazione del contributo speciale di cura nonché l'eventuale autorizzazione alle speciali contribuzioni di cui all'art. 15 R.D.L. n. 765 del 1926: conseguono cioè effetti di rilievo tributario (non incidenti sul turismo, in quanto il primo é corrisposto da coloro che nella località riconosciuta stazione di cura, soggiorno e turismo esercitano industrie, commerci, arti e professioni, e le secondo sono corrisposte, oltre che dai turisti, dai residenti in quelle località) esorbitanti dalla materia affidata alla Regione perché attinenti a quella parte della disciplina dei tributi spettante allo Stato. Infine, perché, con l'attribuire alla Regione il potere di dispensare i Comuni dall'obbligo della formazione delle aziende autonome (potere che, invece, spetta ai Prefetti e si esercita quando sussistano giustificati motivi eccezionali che non trovino riscontro in movimenti turistici di interesse nazionale) invade la materia dell'ordinamento degli enti locali, non rientrante nella competenza regionale;

  4. l'art. 4 a sua volta, attribuendo al Presidente della Giunta regionale le nomine dei Presidenti degli enti provinciali per il turismo, dei Presidenti delle aziende di soggiorno cura e turismo, nonché dei componenti i comitati di dette aziende, esautora gli organi statali a cui queste nomine sono affidate dalle leggi dello Stato, così come esautora gli organi non statali ai quali solamente spetta la nomina di alcuni dei membri dei comitati predetti, mentre essa esula dalla potestà legislativa attribuita alla Regione in materia;

  5. l'art. 5, poi, viola gli artt. 3, lett. b e p, 45 e 56 dello Statuto, nonché i principi dell'ordinamento statale sull'autonomia dei Comuni perché affida all'Amministrazione regionale la vigilanza e la tutela delle aziende di soggiorno e cura, mentre secondo le leggi statali le aziende stesse seguono per questa parte la disciplina delle aziende municipalizzate e come tali sono sottoposte al controllo dei Comuni. Inoltre, per i Comuni dispensati dall'obbligo di costituire le aziende, il controllo esercitabile dalla Regione dovrebbe essere limitato agli atti, mentre la formula adoperata dall'art. 5 é così generica da rendere possibile l'estensione anche agli organi;

  6. l'art. 6 conduce anch'esso all'esautoramento di organi statali quando affida all'Amministrazione regionale la funzione della "classifica alberghiera" (che per legge dello Stato spetta agli enti provinciali per il turismo, i cui provvedimenti sono soggetti a ricorso gerarchico al Ministro per il turismo e lo spettacolo), nonché quella relativa all'applicazione delle norme sul "vincolo alberghiero" e, altresì, all'annullamento di questo vincolo, di competenza dello stesso Ministro. Esautoramento che non viene eliminato pel fatto che la norma regionale prevede la previa intesa con i competenti organi statali. Si assume che analogo esautoramento l'articolo stesso induce allorché attribuisce all'Amministrazione regionale competenza in materia di "tariffe alberghiere", sia che tale competenza debba essere intesa come riferita alla determinazione di queste tariffe (nel caso si avrebbe incidenza in materia non attinente, almeno in parte, al turismo e, pertanto, sottratta alla Regione, perché spettante ai comitati provinciali prezzi) sia che essa debba essere intesa come riferentesi solo al controllo sulla loro osservanza, ora spettante agli enti provinciali per il turismo ed al Ministero del turismo e dello spettacolo;

  7. infine, l'art. 7 é illegittimo perché interferisce sulla competenza statale, per quanto riguarda il coordinamento sul piano nazionale delle attività turistiche, e, pertanto, in contrasto col principio generale da esso desumibile secondo il quale competente a valutare ed a tutelare gli interessi nazionali é lo Stato che di quegli interessi é esclusivo portatore.

    Il ricorso é stato depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 15 giugno 1960; del deposito é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 155 del 25 giugno 1960 e nel Bollettino della Regione autonoma della Sardegna, n. 30 del 21 giugno 1960.

    La Regione autonoma della Sardegna - in persona del suo Presidente Efisio Corrias, rappresentato dall'avv. Pietro Gasparri - si é costituita in giudizio, depositando le proprie deduzioni in cancelleria il 28 giugno 1960. Essa, quanto ai motivi del ricorso che si riferiscono complessivamente a tutte le...

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