Sentenza nº 30 da Constitutional Court (Italy), 04 Maggio 1960

Data di Resoluzione04 Maggio 1960
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 30

ANNO 1960

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI

Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, contenente norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1959 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra D'Angelo Salvatore e Lepre Elisa ed altri, iscritta al n. 90 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 del 12 settembre 1959.

Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1960 la relazione del Giudice Antonio Manca;

udito il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ritenuto in fatto

Il Tribunale di Napoli, nel corso di un giudizio civile vertente fra D'Angelo Salvatore e i condomini di uno stabile Lepre Elisa, Alessandro e Raffaele (in relazione a retribuzioni spettanti alla defunta Franciopilla Teresa, coniuge del D'Angelo e già portiera nello stabile stesso), con ordinanza del 19 giugno 1959 ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23 (contenente norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani), in riferimento agli artt. 36 e 37 della Costituzione.

L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1959, n. 220.

Il Tribunale ha premesso che, in base al decreto legislativo del 22 aprile 1947, n. 285 (istitutivo dell'indennità giornaliera di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani), tale indennità, successivamente aumentata, sarebbe concessa in misura diversa in relazione:

  1. al sesso del prestatore d'opera;

  2. alla sua qualità di capo famiglia o non capo famiglia;

  3. al fatto che sia o no autorizzato ad esercitare altro mestiere nello stabile;

  4. alla categoria dello stabile in dipendenza del numero dei vani;

  5. alla prestazione d'opera di portiere o di addetto, con rapporto continuo, alla pulizia del fabbricato.

    Rileva il Tribunale che la ricordata legge del 4 febbraio 1958, nel conglobare in un 'unica retribuzione, a tutti i fini contrattuali e di legge, i minimi salariali e le diverse indennità indicate nell'art. 1, ha considerato espressamente la posizione degli uomini e delle donne, parificandola anche ai fini dell'indennità caro - vita (art. 1) e che, circa l'autorizzazione ad esercitare un altro mestiere, ha stabilito, nell'art. 2, una riduzione della retribuzione conglobata nella misura non superiore al 20%.

    Peraltro, secondo l'interpretazione data dal Tribunale alla stessa legge del 1958 (in contrasto con quella dell'attore, che sosteneva l'assorbimento integrale di tutte le indennità senza distinzione), resterebbero ancora operanti le seguenti differenziazioni, in relazione alla misura...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT