Sentenza nº 30 da Constitutional Court (Italy), 04 Maggio 1960
Data di Resoluzione | 04 Maggio 1960 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N. 30
ANNO 1960
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente
Avv. GIUSEPPE CAPPI
Prof. TOMASO PERASSI
Prof. GASPARE AMBROSINI
Prof. ERNESTO BATTAGLINI
Dott. MARIO COSATTI
Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI
Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO
Prof. ANTONINO PAPALDO
Prof. NICOLA JAEGER
Prof. GIOVANNI CASSANDRO
Prof. BIAGIO PETROCELLI
Dott. ANTONIO MANCA
Prof. ALDO SANDULLI
Prof. GIUSEPPE BRANCA, Giudici,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23, contenente norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani, promosso con ordinanza emessa il 19 giugno 1959 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra D'Angelo Salvatore e Lepre Elisa ed altri, iscritta al n. 90 del Registro ordinanze 1959 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 del 12 settembre 1959.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1960 la relazione del Giudice Antonio Manca;
udito il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in fatto
Il Tribunale di Napoli, nel corso di un giudizio civile vertente fra D'Angelo Salvatore e i condomini di uno stabile Lepre Elisa, Alessandro e Raffaele (in relazione a retribuzioni spettanti alla defunta Franciopilla Teresa, coniuge del D'Angelo e già portiera nello stabile stesso), con ordinanza del 19 giugno 1959 ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 23 (contenente norme per il conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani), in riferimento agli artt. 36 e 37 della Costituzione.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1959, n. 220.
Il Tribunale ha premesso che, in base al decreto legislativo del 22 aprile 1947, n. 285 (istitutivo dell'indennità giornaliera di contingenza ai lavoratori addetti alla vigilanza, custodia e pulizia degli immobili urbani), tale indennità, successivamente aumentata, sarebbe concessa in misura diversa in relazione:
-
al sesso del prestatore d'opera;
-
alla sua qualità di capo famiglia o non capo famiglia;
-
al fatto che sia o no autorizzato ad esercitare altro mestiere nello stabile;
-
alla categoria dello stabile in dipendenza del numero dei vani;
-
alla prestazione d'opera di portiere o di addetto, con rapporto continuo, alla pulizia del fabbricato.
Rileva il Tribunale che la ricordata legge del 4 febbraio 1958, nel conglobare in un 'unica retribuzione, a tutti i fini contrattuali e di legge, i minimi salariali e le diverse indennità indicate nell'art. 1, ha considerato espressamente la posizione degli uomini e delle donne, parificandola anche ai fini dell'indennità caro - vita (art. 1) e che, circa l'autorizzazione ad esercitare un altro mestiere, ha stabilito, nell'art. 2, una riduzione della retribuzione conglobata nella misura non superiore al 20%.
Peraltro, secondo l'interpretazione data dal Tribunale alla stessa legge del 1958 (in contrasto con quella dell'attore, che sosteneva l'assorbimento integrale di tutte le indennità senza distinzione), resterebbero ancora operanti le seguenti differenziazioni, in relazione alla misura...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA