Sentenza nº 2 da Constitutional Court (Italy), 27 Gennaio 1959

Data di Resoluzione27 Gennaio 1959
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 2

ANNO 1959

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Tomaso PERASSI, Presidente

Avv. Giuseppe CAPPI

Prof. Gaspare AMBROSINI

Prof. Ernesto BATTAGLINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco PANTALEO GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Mario BRACCI

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea della Regione siciliana nella seduta del 12 giugno 1958 recante "Ordinamento e compiti dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 21 giugno 1958, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 30 giugno 1958 ed iscritto al n. 14 del Registro ricorsi 1958.

Vista la costituzione in giudizio del Presidente della Regione siciliana;

udita nell'udienza pubblica del 17 dicembre 1958 la relazione del Giudice Tomaso Perassi;

uditi il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il ricorrente e l'avv. Francesco Santoro Passarelli per la Regione siciliana.

Ritenuto in fatto

L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 12 giugno 1958, ha approvato una legge recante "Ordinamento e compiti dell'Ente siciliano per le case ai lavoratori", con la quale viene sottoposta a nuova disciplina la materia oggetto delle precedenti leggi regionali 18 gennaio 1949, n. 1, 3 luglio 1950, n. 52, 3 luglio 1950, n. 53, e 18 febbraio 1956, n. 11.

Tale legge é stata comunicata il 16 giugno 1958 al Commissario dello Stato presso la Regione siciliana, che l'ha impugnata dinanzi a questa Corte, chiedendo che sia dichiarata costituzionalmente illegittima, con ricorso notificato il 21 successivo al Presidente della Regione.

Del ricorso, per disposizione del Presidente di questa Corte, é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 161 del 5 luglio 1958 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 41 del 9 luglio 1958. In pendenza del ricorso, la legge impugnata é stata promulgata in data 24 luglio col n. 19 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana del 26 luglio 1958, n. 44.

Il Commissario dello Stato si é costituito in giudizio, col patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, depositando il ricorso nella cancelleria di questa Corte, in data 30 giugno 1958. Col deposito delle deduzioni, in data 19 luglio 1958 si é pure costituita in giudizio la Regione siciliana, col patrocinio dell'avv. Francesco Santoro Passarelli.

La denunzia di illegittimità costituzionale, fatta col ricorso del Commissario dello Stato, riguarda tre sole disposizioni della legge regionale impugnata:

  1. la disposizione dell'art. 24, secondo comma, con la quale si subordina al conforme parere della prima Commissione legislativa dell'Assemblea regionale l'esecutività del regolamento e delle tabelle organiche dell'Ente siciliano case ai lavoratori (E.S.C.A.L.), deliberati dal Consiglio di amministrazione dello stesso Ente;

  2. la disposizione dell'art. 15, ultimo comma, con la quale si stabilisce che per gli acquisti di aree di proprietà privata da cedersi gratuitamente all'Ente siciliano per le case ai lavoratori, sono estesi ai Comuni i benefici fiscali concessi all'Ente;

  3. la disposizione dell'art. 8, lett. b, che include nel patrimonio dell'E.S.C.A.L. gli immobili "costruiti in esecuzione dei programmi edilizi attuati col finanziamento o col contributo dello Stato".

    I motivi per cui vengono impugnate queste tre disposizioni sono, rispettivamente, i seguenti:

  4. Il principio della distribuzione di competenza fra gli organi dei pubblici poteri caratterizza l'organizzazione costituzionale, non solo dello Stato, ma anche delle Regioni. Le sfere di attribuzione dei poteri legislativo ed esecutivo, nella Regione siciliana, sono delimitate dagli artt. 12, 14, 17 e 20 dello Statuto speciale. É vero che l'indicato principio incontra deroghe e temperamenti, perché le esigenze pratiche non consentono una rigida separazione delle attività pubbliche, ma si tratta sempre di ipotesi in cui si verifica "spostamento di competenza", nel senso che agli organi di un potere sono eccezionalmente attribuite funzioni proprie di un altro potere, non mai di ipotesi in cui alla formazione di un medesimo atto concorrano organi appartenenti a poteri diversi. La norma contenuta nell'art. 24, secondo comma, della legge regionale impugnata prevede invece la partecipazione, per di più in modo determinante, di un organo del potere legislativo (Prima Commissione dell'Assemblea regionale) al processo di formazione di un atto formalmente e sostanzialmente amministrativo, quale é, nella specie, il regolamento organico dell'E.S.C.A.L. Non solo vi é invasione della sfera di competenza assegnata agli organi amministrativi della Regione, ma si dà vita a un provvedimento di atipica configurazione giuridica, con conseguente incertezza sui rimedi giurisdizionali sperimentabili in caso di lesione di interessi o di diritti soggettivi.

  5. Riguardo alla disposizione dell'art. 15 della legge impugnata, si rileva nel ricorso del Commissario dello Stato che nell'esercizio della potestà legislativa tributaria, riconosciutale dall'art. 36 dello Statuto, la Regione siciliana deve attenersi ai principi informatori della legislazione statale. Nell'ordinamento statale le agevolazioni fiscali per l'acquisto di aree edificabili sono tutte preordinate alla esecuzione diretta del programma costruttivo da parte dello stesso acquirente dell'area e non si applicano nei casi di costruzioni eseguite da persone ed enti diversi dal compratore. L'art. 15 della legge impugnata, stabilendo che i comuni possano acquistare le aree edificabili da cedere gratuitamente all'E.S.C.A.L. con gli stessi benefici fiscali previsti per gli acquisti diretti da parte dell'Ente, introduce un tipo di esenzione tributaria che non trova il suo corrispondente nella legislazione statale, ed é perciò costituzionalmente illegittimo.

  6. Rispetto all'art. 8, lett...

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