Sentenza nº 49 da Constitutional Court (Italy), 14 Luglio 1958

Data di Resoluzione14 Luglio 1958
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 49

ANNO 1958

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Prof. TOMASO PERASSI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata dall'Assemblea regionale sarda nella seduta del 2 marzo 1956, contenente norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 29 novembre 1957, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 5 dicembre 1957 ed iscritto al n. 26 del Registro ricorsi 1957.

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della Regione autonoma della Sardegna;

udita nell'udienza pubblica del 23 aprile 1958 la relazione del Giudice Mario Bracci;

uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il ricorrente e l'avv. Pietro Gasparri per la Regione autonoma della Sardegna.

Ritenuto in fatto

Il Consiglio regionale sardo in data 2 marzo 1956 approvò una legge contenente norme per l'abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l'esercizio della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna.

Di questa legge, costituita da nove articoli, sono particolarmente rilevanti gli artt. 1, 2, 3 e 5.

L'art. 1 dichiara estinti tutti i diritti esclusivi di pesca nelle acque interne e lagunari della Regione ancorché di pertinenza del demanio marittimo, detenuti a qualunque titolo da privati, società od enti, all'atto dell'entrata in vigore della legge; ciò ai fini dell'incremento della pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna e del progresso economico e sociale delle categorie interessate.

L'art. 2 dichiara estinti anche i diritti di carattere patrimoniale, trasferiti dall'Erario statale alla Regione e li sostituisce con la normale disciplina della concessione, prevista dagli artt. 5 e segg. della legge stessa.

L'art. 3 riconosce ai possessori degli estinti diritti di pesca un'indennità ragguagliata alla media delle tasse pagate negli ultimi cinque anni per l'esercizio del diritto estinto, commisurato al tasso di capitalizzazione del 5%. La determinazione dell'indennità avviene a cura dell'Assessore alle finanze, su domanda dell'interessato, che deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge. Contro il provvedimento dell'Assessore é ammesso reclamo in sede contenziosa davanti al Tribunale superiore delle acque.

L'art. 5 attribuisce all'Assessore alle finanze il potere di disporre concessioni temporanee di pesca riservata a favore di enti, società e privati che ne facciano domanda, per lo sviluppo dell'attività e dell'industria peschereccia, per il progresso economico e sociale delle categorie interessate e per la conservazione del patrimonio ittico sardo.

Questa legge, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna, fu rinviata dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale che l'approvò nuovamente, dandone comunicazione al Governo il 15 novembre 1957.

Allora il Presidente del Consiglio, in ordine alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 22 novembre 1957, promosse la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5 della ricordata legge regionale con ricorso notificato al Presidente della Giunta della Regione autonoma della Sardegna il 29 novembre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 14 dicembre 1957 e nel Bollettino ufficiale della Regione sarda n. 48 del 16 dicembre 1957 e depositato nella cancelleria della Corte il 5 dicembre 1957.

Secondo questo ricorso l'art. 1 sarebbe incostituzionale, limitatamente alle acque lagunari, perché queste fanno parte del demanio marittimo che ai sensi dell'art. 14 dello Statuto per la Sardegna non é stato trasferito dallo Stato alla Regione: perciò spetterebbe allo Stato disciplinare la pesca in quanto si afferma che questa é un uso delle acque lagunari.

D'altra parte, anche ad ammettere, secondo un precedente giurisprudenziale della Corte costituzionale, che la pesca nelle acque pubbliche non costiuisca uso del demanio idrico interno e marittimo, i diritti esclusivi perpetui di pesca nelle acque del demanio marittimo sarebbero diritti patrimoniali di singoli e come tali si concreterebbero in un vero e proprio uso delle acque, sì che la loro abolizione non potrebbe essere compresa nella materia della pesca.

Gli artt. 2 e 3 sarebbero poi viziati da illegittimità costituzionale perché, essendo la potestà legislativa della Regione sarda tenuta al rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, l'estinzione dei diritti esclusivi di pesca, fuori dei casi previsti dal T. U. 8 ottobre 1931, n. 1604, sarebbe potuta avvenire soltanto con le forme e con...

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